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| Socio Fondatore | Incentivazione: dai certificati verdi al conto energia I CERTIFICATI VERDI Il sistema di incentivazione della produzione di energia rinnovabile, introdotto dall'art.11 del decreto 79/99, prevede il superamento del vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come Cip6, per passare ad un meccanismo di mercato basato sui Certificati Verdi, titoli emessi dal GSE che attestano la produzione di energia da fonti rinnovabili. La Legge n. 239 del 23/08/2004 (Legge Marzano) ha ridotto a 50 MWh la taglia del "certificato verde", che in precedenza era pari a 100 MWh. Nel mercato dei Certificati Verdi, la domanda è costituita dall'obbligo per produttori e importatori di immettere annualmente una "quota " di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% di quanto prodotto e/o importato da fonti convenzionali nell'anno precedente. A partire dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota d'obbligo è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali (art.4 comma 1 del D.Lgs. 387/2003). Gli incrementi della quota minima d'obbligo per il triennio 2007-2009 e 2010-2012 verranno stabiliti con decreti emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'offerta, invece, è rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore degli Operatori con impianti che hanno ottenuto la qualificazione IAFR dal Gestore dei Servizi Elettrici, così come dai Certificati Verdi che il GSE stesso emette a proprio favore a fronte dell'energia prodotta dagli impianti Cip 6. • Per l'anno 2002 il valore della domanda è stato pari a 3,23 TWh, mentre l'offerta è stata di 0,89 TWh. La restante quota della domanda di 2,34 TWh è stata coperta dai Certificati verdi a disposizione del GSE. • Per l'anno 2003 il valore della domanda è stato pari a 3,47 TWh, mentre l'offerta è stata di 1,49 TWh. La restante quota della domanda di 1,98 TWh è stata coperta dai Certificati verdi a disposizione del GSE. • Per l'anno 2004 il valore della domanda è stato pari a 3,89 TWh, mentre l'offerta è stata di 2,89 TWh. La restante quota della domanda di 1,00 TWh, corrispondente a 20.000 Certificati Verdi della taglia di 50 MWh, è stata coperta dai Certificati verdi a disposizione del GSE. • Per l'anno 2005, il valore della domanda, pari a 4,3 TWh, è stato quasi interamente soddisfatto dall'offerta dei privati. • Per l'anno 2006, il valore della domanda, pari a 5,9 TWh, è stato interamente soddisfatto dall'offerta dei privati. • Il prezzo di riferimento individuato dal GSE per i certificati verdi per l'anno 2007 è pari a 137,49 €/MWh (al netto dell'IVA del 20%) Grafico 4: Certificati Verdi emessi al 2005 suddivisi per fonte energetica. (Fonte: GSE). Normativa di riferimento e le novità del 2007 Le normative relative alle energie rinnovabili sono le seguenti: - Direttiva 2001/77/CE: "sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità". Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee" del 27 ottobre 2001. - Decreto Legislativo 29/12/2003 n°387: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità". Pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale " n. 25 del 31 gennaio 2004 - serie generale. - Legge 23 agosto 2004, n. 239: "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia". Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 215 del 13 settembre 2004 - serie generale. - Decreto del Ministero delle Attività Produttive e dell'Ambiente e Tutela del Territorio 24/10/2005: "Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79". Pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 265 del 14 novembre 2005 - serie generale. - Decreto del Ministero delle Attività Produttive e dell'Ambiente e Tutela del Territorio 24/10/2005: "Direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239". Pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 265 del 14 novembre 2005 - serie generale. - Deliberazione AEEG n. 42/02: "Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79". Pubblicato sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità per l'energia elettrica e il gas - Home page) e sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 79 del 4 aprile 2002 - serie generale. - Deliberazione AEEG n. 201/04: " Modifica ed integrazione delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, e 30 dicembre 2003, n. 168, in materia di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione e di dispacciamento delle unità di cogenerazione". Pubblicato sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità per l'energia elettrica e il gas - Home page) e sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 288 del 9 dicembre 2004. - Deliberazione AEEG n. 296/05: "Aggiornamento dei parametri di riferimento per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02". Pubblicato sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità per l'energia elettrica e il gas - Home page) e sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 26 del 1° febbraio 2006. Nel corso del 2006 le novità principali in campo normativo per la filiera della bioenergia sono legate all’introduzione del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 recante norme in materia ambientale, che ha previsto per le fonti rinnovabili l’estensione a 12 anni del periodo di riconoscimento dei certificati verdi sul 100% della produzione (lasciando peraltro ambiguità sulla possibile estensione di ulteriori 4 anni prevista, per le sole biomasse, dal DM 24/10/2005). Il decreto 152 ha inoltre recepito le disposizioni della “Direttiva Nitrati”, sostituendo il D. Lgs. n. 152 dell’11/5/99. A questo dispositivo si è affiancato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (applicativo dell’art.38 D. Lgs 152/99), che stabilisce i criteri e le norme tecniche per l’utilizzazione agronomica dei reflui da allevamento. Un’altra importante (e discussa) novità è stata l’introduzione dell’atteso Decreto Ministeriale 5 maggio 2006, previsto dall’articolo 17 del D. Lgs. 387/05, che ha individuato i rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle rinnovabili. A meno di un anno dalla sua introduzione però, la Legge Finanziaria 2007 (L. 298/06) ha abrogato i commi 1, 3 e 4 dell’art.17 del D. Lgs. 387/05, rendendo di fatto inoperativo questo decreto. La Legge Finanziaria 2006 (L. 23/12/05) ha stabilito l’assimilabilità a reddito agrario dei redditi derivanti dalla cessione dell’energia e dei certificati verdi. Il DL 2/2006 ha inoltre esteso l’assimilabilità a reddito agricolo anche alla produzione sia di energia termica sia fotovoltaica. IL CONTO ENERGIA Infine la novità più importante: [stralcio dal testo del DL 1° ottobre 2007, convertito in legge dal Senato, con modificazioni, il 26 ottobre 2007] dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Al fine di sviluppare l’offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, il comma 382 è sostituito dai seguenti: 382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. 382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base Dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni (kWh,) per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo di tali fonti. 382-quater. A partire dall’anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell’anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti. 382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l’elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l’accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento. 382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all’autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382- quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all’emissione di certificati verdi. 382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui commi da 382 a 382-quinquies. Il 26 ottobre 2007, con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, collegato alla Finanziaria 2008, il Governo, mette in pratica l'intendimento già chiaro nella Finanziaria 2007 in materia di bioenergia: favorire le filiere "corte", e in generale le filiere che coinvolgono direttamente i settori agricoli, forestali e zootecnici italiani, rispetto alle installazioni che prevedono il conferimento di biomasse, come gli oli vegetali, da grandi distanze, perfino inter-continentali. Le modifiche apportate al testo originale del DL 1° ottobre 2007, n. 159, per quanto riguarda l'energia elettrica prodotta a partire da biomasse agro-forestali e zootecniche prodotte nel quadro di contratti di filiera ovvero provenienti da filiere corte (70 km) prevede la possibilità di scegliere il regime di incentivazione, certificati verdi o "conto energia", per impianti di potenza massima pari a 1 MW, mentre per gli impianti di potenza superiore rimane in vigore il regime dei certificati verdi. I certificati verdi sono inoltre assegnati a ciascun MWh prodotto, in ragione di 1,8 CV contro 1 CV del regime precedente, per quindici anni (anziché dodici). La tariffa del "conto energia", riservata agli impianti di potenza non superiore a 1 MW, è fissata a 0,3 euro/KWh. Questo DL determinerà una vera e propria "rivoluzione", che comporta una chiara e direttiva da parte dell’Italia verso la micro cogenerazione diffusa.
__________________ Tractorum Staff Ultima modifica di DjRudy : 12-11-08 a 18: 12. |
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| | #2 (permalink) |
| Socio Fondatore | Dopo un anno di attesa il governo ha presentato un disegno di legge (quindi passeranno almeno altri 6-8 mesi) tramite il quale dovrebbe finalmente passare il conto energia ma con qualche modifica rispetto a quello che avevo descritto nel precedente post: la tariffa sarà di 0,28 €/kwe e non di 0,30 €/kwe per gli impianti sotto 1 MW, e non vi sarà l'obbligatorietà di reperimento della biomassa entro i 70 km dall'impianto. Mentre gli impianti sopra 1 MW la tariffa sarà di 0,22 €/kwe.
__________________ Tractorum Staff Ultima modifica di DjRudy : 13-11-08 a 22: 06. Motivo: precisazione |
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| Utente Tractorum.it
| Quote:
Qui in zona hanno trinciato circa 70 ha.
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