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martiz

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  1. sbagliano tutti quelli che usano Fendt in montagna??
  2. perché non si tratta di rimorchio ma di MACCHINA AGRICOLA TRAINATA (vedi il CDS) definizione diversa che basta per ricondurlo in un abito normativo diverso
  3. è tratto dal codice delle assicurazioni
  4. ho letto e ringrazio ... chiaramente ho espresso le mie convinzioni sulla base della normativa storica ... non sapevo di questa norma recentissima e mi scuso ... da approfondire
  5. il punto è che vuoi avere ragione a tutti i costi ... obbligo e opportunità sono concetti ben diversi ... chiunque può assicurare ciò che vuole ... e in determinati casi è altamente consigliabile ... ma da questo a dire che è obbligatorio ce ne passa ... come hai scritto bene, l'assicuratore ha consigliato tuo padre... non lo ha obbligato ... e tuo padre evidentemente ha ritenuto opportuno seguire il consiglio
  6. CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE IV 42) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencate negli artt. 24, 25, lett. b), c) d); 26, lett d), e), f), g), h), i), l) e 28, lett. b), c), d), f) del Codice della strada. Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate. Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo e' quello che risulta in base a tale limite potenziale; se invece la carta di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara. Rientrano nella categoria di "motoveicoli di cilindrata fino a 50 cc" i ciclomotori che superino il limite di velocita' previsto dall'art. 24 del Codice della strada e che siano pertanto muniti di taraga di immatricolazione. 43) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione. Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi, si applica: a. Autocarri, autobotti e veicoli per usi speciali per l'autotreno (quale definito dall'art.26, lettera g, del Codice della strada), il premio previsto per autocarri ed autobotti di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di soli caravans e simili. b. Trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio per l'autoarticolato (quale definito dall'art. 26, lettera h, del Codice della strada), il premio previsto per autocarri ed autobotti di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione. c. Motocarri Per il motocarro (quale definito dall'art. 25, lett. b, del Codice della strada) un aumento del 5% sul premio del motocarro trainante; d. Carrelli appendice Il carrello appendice a non piu' di due ruote (quale definito dall'art. 28, secondo comma, del Codice della strada) destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili fa parte integrante del veicolo trainante e non e' identificato con targa propria. Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante. Per i rimorchi dei veicoli di cui alle lettere a, b e c previsti dalla presente norma deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 44). Per i caravans si applica la norma 25) dei settori I e II. 44) Rimorchi - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autocarro (o autobotte) di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, con il minimo di L. 20.000, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione dal rimorchio stesso.
  7. quindi TU SAI ... senza conoscere la legge ... direi che è sufficiente per chiudere qui il discorso
  8. scusami ma stai facendo confusione ... tu hai chiesto se hai o meno delle responsabilità e su quello ho cercato di rispondere ... responsabilità/polizze/rischio sono termini ben precisi che non vanno confusi ... pena non capirci un c....zo per il resto vale ciò che dice la legge ... la quale obbliga la stipula di una polizza per rischio statico i RIMORCHI ... definizione che ricomprende i veicoli trainati STRADALI agganciabili ad AUTOVEICOLI (automobili, camion, furgoni ecc) art. 56 CDS il rimorchio agricolo NON è un rimorchio come sopra definito, ma bensì trattasi di MACCHINA AGRICOLA TRAINATA (art 57 CDS) ... categoria per la quale NON vige l'obbligo di assicurazione per rischio statico ... se trovi un articolo di legge a confutazione sarò ben lieto di scusarmi e ringraziarti
  9. tu hai la responsabilità di tutte le tue proprietà ... il che non c'entra nulla nulla con un obbligo legislativo di assicurazione ... anche la tua bicicletta può cadere dal marciapiede, finire in strada e causare la caduta di un motociclista e tu ne sarai responsabile ... ma non risulta esserci un obbligo assicurativo per rischio statico delle biciclette
  10. No non è così . Se vuoi ci scommettiamo quello che vuoi, per i rimorchi agricoli non vi è obbligo assicurativo e l'avrò scritto centinaia di volte oramai. fanno tutti confusione tra "rimorchio" e "macchina agricola trainata"
  11. questa è una spiegazione intelligente ... che spiega una cosa assurda ... grazie
  12. queste affermazioni dimostrano solo che siamo veramente bravi a darci da soli il martello sulle palle
  13. quello che conta è ciò che trovi scritto sul libretto
  14. non proprio... la piastra è il primo problema ma anche la lama la puoi usare su strada pubblica solo se anch'essa è omologata per l'utilizzo previsto... altrimenti hai una piastra in regola, con una lama che puoi usare solo su piazzali privati
  15. vanno aggiornati i documenti tecnici del mezzo, perché la piastra è un'installazione post fabbrica e non è un accessorio che puoi montare e smontare alla bisogna ... il trattore NON diventa automaticamente macchina operatrice!! per la trafila burocratica esistono agenzie apposite, con tecnici specializzati che ti danno le indicazioni tecniche necessarie ad eseguire un lavoro ben fatto e rispondente alle norme ... il tecnico si prende poi la responsabilità di quanto progettato!! la motorizzazione si limita a verificare che quanto eseguito sia conforme al progetto e che il progetto sia conforme alle norme ... ed infine ti da i nuovi documenti
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