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SameRubin180

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  1. Il Ministero dei Trasporti con la circolare prot.4485 del 23/02/2016 ha fornito istruzioni e informazioni sull'armonizzazione delle nuove norme e di quelle esistenti che rappresentano il quadro nazionale di omologazione dei veicoli agricoli e forestali, come modificato dall'entrata in vigore, dall’1.1.2016 del regolamento (UE) n. 167/2013, c.d. "Mother Regulation" (MR) e dei conseguenti atti delegati. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In particolare è stato chiarito quanto segue: - la MR non fissa alcun limite di velocità per costruzione, sono solo previste velocità di progetto, per tutte le categorie di veicoli sia semoventi (categorie T, trattori a ruote, e C, trattori a cingoli) che trainati (categoria R, rimorchi agricoli, e categoria S, attrezzature intercambiabili); non sussiste più il vincolo della velocità massima per costruzione per i veicoli omologati secondo le nuove norme mentre continua a essere un requisito costruttivo per i veicoli in regime di omologazione nazionale (già omologati o di nuova omologazione); resta fermo quanto stabilito all'art. 142, c. 3, lettera c), CDS e cioè che le macchine agricole e le macchine operatrici non possono superare la velocità di 40 km/h (se con pneumatici o sistemi equivalenti) o di 15 km/h negli altri casi; I trattori usciranno dalla fabbrica che faranno 50 o 60 km/h anche in Italia, in Italia il trattore deve fare 40, se ti trovano che fai 50 o 60 prendi la multa come succede per le automobili. - sono fissate le masse massime tecnicamente ammissibili a pieno carico e per asse, in conformità con la direttiva 96/53/CE e s.m.i. sul traffico internazionale dei veicoli a motore e loro rimorchi; - sono fissate le dimensioni massime dei veicoli (lunghezza = 12 m, larghezza = 2,55 m, altezza = 4 m, larghezza della categoria S = 3m); - viene definita la massa rimorchiabile massima delle trattrici agricole, massa (tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore) che trova il suo limite nel rispetto della massa rimorchiabile attribuita al dispositivo di accoppiamento (gancio di traino); Nuove portate: 2 assi 180 q.li pieno carico 3 assi 240 q.li pieno carico 4 assi 320 q.li pieno carico - sono introdotte le norme per la frenatura dei veicoli trattori e, per la prima volta, dei rimorchi; la novità più rilevante riguarda la frenatura idraulica dei rimorchi, in quanto è prevista una doppia linea per la frenatura del rimorchio a differenza della norma CUNA che prevede una sola linea. - è' sancita l'obbligatorietà della omologazione UE per i veicoli di categoria T, mentre si consente che per i rimorchi (categoria R), per le attrezzature intercambiabili (categoria S), per i trattori a cingoli (categoria C) e per i trattori a ruote per uso speciale (categorie T4.1 e T4.2) il costruttore possa scegliere se richiedere l'omologazione globale o uniformarsi alle pertinenti prescrizioni nazionali; - viene data una nuova definizione di rimorchio; - viene disciplinata la validità delle omologazioni nel periodo transitorio, ma dal 1° gennaio 2018 non sarà più possibile immatricolare veicoli nuovi non conformi alle nuove norme. Vengono infine dettate le prime disposizioni necessarie per gestire la fase di passaggio alla normativa comunitaria, stabilendo, in particolare, che: - i costruttori di veicoli rimorchiati (rimorchi e attrezzature intercambiabili trainate), trattori a cingoli, trattori T4.1 e T4.2 possono richiedere l'omologazione in base alle nuove norme a un Servizio tecnico del MIT; - per le omologazioni nazionali restano per ora invariati i limiti di masse e dimensioni dell'art. 104 CDS; - la circolazione dei complessi di veicoli alle maggiori masse previste dalla MR è consentita solo per trattrici e veicoli rimorchiati entrambi integralmente omologati secondo le nuove norme. Quale è il vostro parere????? In allegato il "regolamento madre" del ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano.................commentate ragazzi
  2. Per approfondire l'argomento riporto il seguente articolo tratto dalle news di Agricoltura24: Dal 1° gennaio 2012, è entrato in vigore il nuovo Decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011, che ha apportato alcune modifiche alla precedente normativa sulla condizionalità (vedi box). La novità più importante è l’introduzione di una nuova norma della condizionalità e precisamente la norma 5.2. “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”. Essa interessa molti agricoltori e i relativi adempimenti sono abbastanza impegnativi. Vediamo nel dettaglio. OBBLIGO DI FASCIA L’Allegato III al Reg. Ce 73/2009 prevede l’introduzione di un requisito di condizionalità riguardante la protezione dei “corsi d’acqua” dall’inquinamento e dal ruscellamento (run-off), provocati dalle attività agricole, attraverso la creazione di un buffer di protezione vegetale che fiancheggi tali corsi. Al tal fine, il Decreto ministeriale prescrive, a partire dal 1° gennaio 2012, la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Per fascia tampone si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri (fig. 1). L’ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda (vedi definizione); i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse. L’obbligo delle fasce tampone riguarda tutte le superfici agricole, ad esclusione dei terreni investiti ad oliveti e a pascolo permanente. Sono esclusi dall’obbligo delle fasce tampone i seguenti corsi d’acqua: – scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; – adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati; – pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato; – corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua. GLI IMPEGNI NELLE FASCE TAMPONE L’agricoltore deve osservare i seguenti impegni inerenti le fasce tampone: – è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente; – è vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, «Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d’acqua», approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d’acqua. L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall’art. 22 del D.M. 7 aprile 2006; l’uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall’art. 23 del D.M. 7 aprile 2006. DEROGHE Nel caso di risaie è prevista la deroga, ossia gli impegni relativi alle fasce tampone non sono richiesti. Per quanto riguarda il divieto di lavorazione lungo le fasce tampone è ammessa una deroga nei seguenti casi: – particelle agricole ricadenti in «aree montane» come da classificazione ai sensi della Direttiva Cee 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; – terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare. L’impegno di divieto di lavorazione lungo le fasce tampone non viene applicato altresì, nel 2012, per le colture autunno-vernine già seminate antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto ministeriale, ovvero già seminate prima del 31 dicembre 2011. IL RUOLO DELLE REGIONI Oltre alle disposizioni nazionali, le Regioni possono adottare specifici provvedimenti regionali, compatibili con la normativa nazionale, per tener conto della diversità delle condizioni ambientali locali. Infatti, il Decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 prevede che le Regioni specificano con propri provvedimenti l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di modica ed integrazione (quindi entro il 28 febbraio 2012). Nei prossimi mesi, le Regioni dovranno adottare le disposizioni regionali della condizionalità, che integrano quelle nazionali. In assenza di provvedimenti regionali, si applicano integralmente le norme nazionali. Le informazioni sulla condizionalità, a livello regionale, sono reperibili sui siti web delle rispettive Regioni. L’intervento delle Regioni deve far riferimento allo «stato complessivo attuale» dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza che classifica lo stato dei corpi idrici come: «ottimo», «buono», «sufficiente», «scarso» e «pessimo». Le Regioni stabiliscono con propri provvedimenti che: – la distanza del divieto delle lavorazioni può ridursi fino a tre metri in presenza di uno «stato complessivo attuale» del corpo idrico superficiale interessato di grado «sufficiente» o «buono»; – il divieto delle lavorazioni si considera rispettato in presenza di «stato complessivo attuale» del corpo idrico superficiale interessato di grado «ottimo»; – l’impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di: 1) «stato complessivo attuale» del corpo idrico superficiale interessato di grado «buono» o «ottimo»; 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica. Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l’impegno si considera rispettato.
  3. In caso di fossi lungo i confini o attaccate a case bisogna rispettare i 5 metri come previsto dal cc!!!!!!!! Purtroppo da qui non si scappa!!!!!!!!
  4. Siamo davanti alla centesima truffa dello stato verso noi poveri agricoltori(ormai indifesi) ,lo stato fa di tutto per metterci il bastone tra le ruote!!!!!!!!! Bisognerebbe protestare come in Francia (scaricare pollina,letame e liquame davanti alla sede del parlamento italiano!!!!!!!) allora podarsi che qualche politico cominci a ragionare e a rendersi conto della situazione in cui è l'agricoltura italiana!!!!!!!! Questa legge del "patentino" per i trattori agricoli la faranno solo ed esclusivamente per interesse economico e non per prevenire infortuni sul lavoro. Cari colleghi,è ora di tirare fuori i coglioni per far vedere ai politici chi siamo veramente!!!!!!!
  5. Scusate per il ritardo,colgo l'occasione per augurarvi anche buona pasquetta!!!!!!!!
  6. Auguri di buona pasqua a tutti e W. GLI AGRICOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!! Noi agricoli siamo le migliori persone che esistano sulla faccia della terra!!!!!!!!!!!
  7. SameRubin180

    Trasmissioni

    Ciao a tutti,ho iniziato questo thread perchè vorrei porvi una domanda: Quanti tipi di trasmissione esistono e quali vengono impiegati maggiormente nelle macchine agricole? Potete farmi un elenco con delle eventuali spiegazioni? :cheazz::leggi:
  8. La fascia tampone bisogna rispettarla anche se hai pezzidi terra coltivabile vicino a fossi,canali totalmente incementati,quindi,bisogna lasciare 5m e non4 come avevo detto in precedenza dallasponda del canale di terreno o colture non trattate!!!!!!!!:leggi: Secondo me,la fasciatampone èuna normativa inutile,approvata solo per rompere i coglioni a noi agricoltori!!!!!!!!!!
  9. Io,ilRubin lo utilizzo per fare un po' di tutto,dall'aratura alla semina del frumento in combinata,lo utilizzo anche per il trasporto su strada ( Gli attacco un rimorchio a tre assi della CARDI ex industriale!!!!!!). Nei prossimi giorni ,caro acallioni,metterò qualche foto come da te richiesto!!!!!!!!!! Io con il rubin mi trovo benissimo (mai avuto problemi ed ha 4000 ore!!!!!!!!!).:)
  10. SameRubin180

    dopaggio OM 513

    è meglio lasciar stare il motore,restauralo originalmente (non puoi trasformarlo in un trattore da tractor pulling,gli organi non tengono a partire dal telaio finendo sugli ingranaggi del cambio ). Se lo trasformi come dici tu durerà senza offese da Natale a S.Stefano!!!!!!!!!!!!:AAAAH:
  11. Grazie per il materiale che mi hai fornito Frank66O0 Ragazzi,chiunque abbia dell'altro materiale riguardo alla fascia tampone,lo pubblichi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:leggi::nutkick:Grazie!!!!!!!!
  12. Guardando le foto che barbarian ha postato,mi sembra che in puglia ne sia venuta dell'acqua al contrario della Sardegna!!!!!!!!!!!
  13. Io devo dire che con i Same mi sono sempre trovato benissimo,il mio Same Rubin 180 ha più di 4000 ore e non mi ha mai dato problemi. Un mio amico ha un Same Rubin 200,lui ha avuto problemi di schede,quando passava sotto ad un passaggio a livello gli è capitato più di una volta che il trattore si bloccasse perchè i cavi ferroviari dell'alta tensione facevano saltare le schede (della centralina)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Secondo me,a differenza della marca,i problemi dipendono da modello a modello (certi modelli sono più perfetti di altri modelli)!!!!!!!!!!!!
  14. SameRubin180

    Mais

    Come senza azoto? L'azoto è un elemento importantissimo,soprattutto nel mais!!!!!!!!!!!! Le piante assorbono l'azoto sotto forma di composti in cui compare col suo massimo numero di ossidazione. Esso (l'azoto) è componente delle proteine,degli acidi nucleici e di moltissime sostanze organiche. Quel concime senza azoto che tu citi va benissimo per la soia ma non per il mais (la soia avendo dei batteri simbionti sulle radici chiamati rizobium,riesce a trasformare l'azoto atmosferico in azoto utile per la pianta,quindi,non occorre apportare molto azoto mediante le concimazioni!!!!!!!!!!!!!!!!!).
  15. L'Italia si è invertita,al sud piove e al nord c'è un clima siccitoso,la terra qua da me è secca impaccata soprattutto dove ho rippato anzichè arare!!!!!!!!!!:AAAAH: Comunque le previsioni fanno ben sperare (speriamo che ci azzecchino almeno per questa volta!!!!!!!!!!).
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