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| Utente Tractorum.it
| Smaltimento acque reflue olive Apro questa discussione per sapere cosa ne pensate di questa tecnica che da diversi anni viene presa come un business(almeno nella mia zona) in quanto pagano per smaltire queste acque nei terreni, che all'inizio sembra avere un forte guadagno:prendo l'acqua e la spargo nel campo con un carrobotte, molto semplice no? però poi i terreni sono bagnati perché siamo in piena stagione delle piogge quindi si fanno affondature e macelli vari. Altra cosa le quantità da riversare ad ettaro, quasi mai rispettate per i motivi sopra elencati e con danni agronomici al terreno dato che ne diminuisce la fertilità se data in forti dosi(mi sembra che aumenti l'acidità). | |||||
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| | #2 (permalink) |
| Socio Fondatore | Normativa regione Toscana. Modalità e tempi di spandimento 1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell’acqua in esse contenuta che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche. 2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. 3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull’intera superfi cie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento. 4. Lo spandimento deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo il periodo massimo per lo spandimento che non può superare la data del 15 maggio e le eventuali prescrizioni a tutela dell’ambiente e della salute. Art. 5 Divieti di spandimento 1. Fatto salvo il divieto di spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, è vietato spandere le acque di vegetazione e le sanse umide: a) entro 10 metri dai corsi d’acqua, dai laghi e dalle acque marino costiere e di transizione a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline nonché dalle sponde dei corsi d’acqua, ove non diversamente specifi cato dagli strumenti di pianifi cazione; b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d’acqua superfi ciali signifi cativi così come defi niti dalla deliberazione del Consiglio Regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque); c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato cosi come defi nito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria; f) nei boschi; g) nei giardini ed aree di uso pubblico; h) nelle aree di protezione primaria e nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del d.lgs. 152/2006; i) nelle aree di cava; j) nei terreni investiti da colture orticole in atto; k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri; l) nei terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati. 2. La distribuzione tramite mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide permette di utilizzare terreni con pendenze dal 15 per cento fi no al 25 per cento a condizione che tali operazioni non diano origine a ruscellamento. Art. 6 Modalità di stoccaggio 1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifi uti di cui al d.lgs. 152/2006. 2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche. 3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità suffi ciente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l’impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative. 4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri: a) volume delle acque di vegetazione, e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti, prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore; b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate; c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione. 5. L’eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio è regolamentato dal d.lgs. 152/2006. 6. Ove il frantoio disponga di contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide ovvero di altri documenti che dimostrino l’effettivo trasferimento ad altri soggetti, la capacità dei contenitori è ridotta in proporzione al volume trasferito. 7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artifi ciale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell’argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coeffi ciente di permeabilità K>1*10-7cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artifi ciale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. 8. E’ obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati. Regione Toscana
__________________ Tractorum Staff |
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| | #3 (permalink) | |||||
| Utente Tractorum.it
| Come sempre prontissimo a dare nozioni legali, un'altra curiosità che in questi anni mi ha intressato particolarmente è l'effetto "negativo" che qust'acqua da al terreno, ma cosa contengono e cosa fanno alla struttura del terreno per abbassaglirgli la fertilità? | |||||
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| | #4 (permalink) |
| Socio Fondatore | Questa tabella dice molto di più di 1000 parole: ![]() Questo non significa che siano il male assoluto, magari se uno ha del terreno a pH 8-8,5, e ne distribuisce 30-40 mc ettaro non succede nulla anzi magari migliora un po' il terreno, ma se uno ha un terreno già acido e ne distribuisce 100 mc ettaro poi non si deve lamentare se quel terreno diventa sterile. Per chi volesse approfondire: http://www.agri.marche.it/Aree%20tem...L37_I_anno.pdf http://www.arpamolise.it/ValRipAm/pd...smacqueveg.pdf http://www.ambienteeagricoltura.it/n...ento.suolo.pdf http://web1.sssup.it/pubblicazioni/u...o3%20copia.pdf Buona lettura
__________________ Tractorum Staff Ultima modifica di DjRudy : 17-02-11 a 22: 09. |
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