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Vecchio 20-03-09, 21: 48   #1 (permalink)
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Regione Lazio - Utilizzazioni Forestali

UTILIZZAZIONI FORESTALI



Premessa: quando parliamo di boschi è necessario fare delle classificazioni:


In base alle specie legnose si hanno:
  • boschi misti se sono formati da più specie;
  • boschi puri se sono formati da una sola specie.
In base all’età, si possono distinguere:
  • boschi coetanei, quei boschi formati da piante che hanno tutte la stessa età;
  • boschi disetanei, quei boschi formati da piante di età differenti fra loro.
In base alla rinnovazione si distinguono:
  • boschi naturali, formatosi senza l’intervento dell’uomo;
  • boschi artificiali sono quei boschi impiantati e seminati dall’uomo.
In base alla forma di governo (si intende il modo di rinnovazione del bosco):

ü per semi (fustaia);
ü per polloni (ceduo).
La Fustaia generalmente è formata da piante nate da seme e lasciate crescere fino alla loro maturità.
Il Ceduo si forma quando si interrompe l’accrescimento delle piante con tagli periodici. Il popolamento è formato da ricacci detti polloni, emessi dalle ceppaie rimaste nel terreno.


N.B. I polloni possono provenire da due tipi di gemme:
  • gemme proventizie: dette anche dormienti, esistono prima del taglio, sono collegate al midollo della pianta e formano polloni veri (ossia polloni robusti, solidi e ben attaccati alla ceppaia);
  • gemme avventizie: che si formano al momento del taglio (origine traumatica), non sono collegate al midollo della pianta e danno origine a polloni falsi (poco stabili e poco resistenti).
I polloni possono essere:
  • caulinari se si originano dal tronco;
  • radicali se si originano dalle radici.
In base alla Forma di Trattamento (si intende il modo di tagliare il bosco, questo varia a seconda che esso sia governato a fustaia o a ceduo):

Fustaie:


  • a taglio raso: il bosco viene tagliato in una sola volta e il terreno rimane completamente scoperto;
  • a tagli successivi: il bosco viene tagliato non in una sola volta, ma in più riprese, con modalità e successioni di tempo atti a favorire la rinnovazione naturale;
  • a taglio saltuario: si tagliano le piante che hanno raggiunto un diametro già prefissato, detto “diametro di recidibilità”.Con questo taglio oltre ad eliminare le piante mature, si tagliano anche quelle difettose e quelle che non danno affidamento per il futuro.
Cedui



· Ceduo Semplice: i polloni una volta maturi vengono tutti eliminati con taglio a raso. La rinnovazione è affidata al rigetto delle ceppaie tagliate.
· Ceduo Matricinato: il soprassuolo è formato da polloni e da un certo numero di piante adulte nate da seme, chiamate “matricine”, dette anche “riserve o dote”. Le piante lasciate a matricine devono essere scelte fra quelle più robuste con fusto diritto, a chioma regolare, e proveniente possibilmente da seme. Se quest’ultime non risultano sufficienti possono essere scelti come matricine i polloni più belli e più grandi sulle ceppaie.
· Ceduo Composto: è considerato una forma di governo oltre che di trattamento perché ha sullo stesso terreno sia la fustaia (matricina) che il ceduo (polloni).



Nella Regione Lazio l’ambito delle utilizzazioni forestali è regolamentato dalla L.R. n. 39/2002 e dal suo Regolamento di Attuazione Reg. Regionale n. 7/2005 e ss.mm.ii. (Reg. Regionale n. 3/2006).

A) La competenza istruttoria nell’argomento in parola è ripartita tra Comuni e Province secondo i disposti della L.R. n. 53/1998 nel seguente modo:
· Interventi Forestali fino ad una superficie di Ha 3.00.00 sono di competenza delle Amministrazioni Comunali (Ufficio Tecnico);
· Interventi Forestali oltre i Ha 3.00.00 vedono l’Amministrazione Provinciale quale ente demandato del conferimenti delle funzioni.

B) La prassi di avviamento di iter istruttorio si ripartisce in
· Comunicazione di taglio, presentate dal proprietario o altro titolato nei diritti di godimento del bene, permettono di procedere nell’utilizzazione trascorsi sessanta giorni in regime di silenzio – assenso (sono tutti i tagli ordinari, secondo le norme della normativa, di estensione inferiore a Ha 3.00.00 e i tagli superiori a Ha 3.00.00 che rispettano precise previsioni progettuali);
· Autorizzazione rilasciata dall’ente competente previa istruttoria e acquisizione di tutti i pareri e nulla osta propedeutici da parte degli enti interessati (Provincia per i casi non ricompresi nella precedente fattispecie);


In dettaglio vediamo per le forme di Governo del bosco come procedere per seguire il corretto iter istruttorio:


Comunicazione di taglio (per le superfici al punto A)




FUSTAIE
  • Interventi intercalari (sfolli e diradamenti) in fustaie coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia, da eseguirsi senza limiti di estensione, in qualsiasi periodo dell’anno, di proprietà pubblica e privata, purchè non si asporti un numero di piante superiore al 30% delle piante presenti (del numero), e le chiome delle piante superstiti siano distanziate tra loro di non oltre:
- 2 metri per le specie a temperamento sciafilo;

- 3.5 metri per le altre specie.
(artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
N.B. Alla Comunicazione deve essere allegato il piedilista di martellata di cui all’art. 11, comma 3, lettera b), numero 2).

2. Interventi di utilizzazione forestale di fine turno di fustaie le cui superfici di intervento non eccedono rispetto ai limiti stabiliti all’art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005 – (artt. 11 e 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

3. Tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti dieci anni per le fustaie coetanee rilasciano scoperta un'area inferiore a:
a) 5 ettari per le fustaie coetanee a tagli successivi, con riferimento al taglio di sementazione;
b) 20 ettari per i cedui di castagno;
c) 10 ettari per i cedui di tutte le altre specie.

4. Tagli secondari e di sgombero in Fustaie coetanee a tagli successivi (art. 31 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
5. Tagli saltuari o a scelta (qualora non inseriti all’interno di un piano di assestamento e gestione forestale) in Fustaie disetanee, allorché venga osservato un periodo di curazione di almeno 10 anni, la massa utilizzata non superi il 25% di quella presente e la provvigione legnosa ottenuta a seguito dell’intervento non risulti inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro indicati al comma 1 dell’art. 33 del Regolamento Regionale n. 7/2005:
a) per i boschi di faggio 250 metri cubi;
b) per i boschi di specie quercine 170 metri cubi;

6. Tagli intercalari di manutenzione nei boschi per garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, di aree di pertinenza di elettrodotti, di aree di pertinenza di reti di servizio pubblico, di aree di pertinenza della viabilità, di aree di pertinenza di argini artificiali - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione.

CEDUI

1.Interventi di utilizzazione forestale di fine turno di cedui, le cui superfici di intervento non eccedono rispetto ai limiti stabiliti all’art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005 - artt. 11 e 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005

2. Avviamento di cedui a fustaia – (N.B. l’intervento può anche prevedere un Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva) - art. 39 della L.R. n. 39/2002 -art. 40 del Regolamento Regionale n. 7/2005

3. Tutela della Biodiversità – interventi forestali in soprassuoli dichiarati “Boschi destinati alla conservazione della biodiversità e del germoplasma”, non ancora assestati - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale - art. 26 della L.R. n. 39/2002 ed art. 49 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

4.Boschi insistenti in aree naturali protette - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale - Artt. 5 e 45 della L.R. n. 39/2002 - art. 51 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

5.Boschi inclusi nei siti (S.I.C. e/o Z.P.S.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale - art. 45 della L.R. n. 39/2002 - art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005

6. Boschi insistenti in aree a rischio idrogeologico (R1, R2) e di esondazione - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale - art. 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005

7. Tagli di manutenzione nei boschi per garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, di aree di pertinenza di elettrodotti, di aree di pertinenza di reti di servizio pubblico, di aree di pertinenza della viabilità, di aree di pertinenza di argini artificiali - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale - artt. 83, 84, 85, 86, 87 del Regolamento Regionale n. 7/2005

8. Tagli intercalari nei CEDUI (art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005), laddovesussistano le condizioni previste per il regime di Comunicazione con Progetto di Utilizzazione Forestale, e si tratti di:
· Tagli intercalari in boschi inclusi in aree dichiarate a rischio di frana lieve (R2) oppure dichiarate aree di attenzione per pericolo di frana (R1) dal PAI (artt. 12 e 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005);
· Tagli intercalari in boschi cedui di età elevata non destinati a ritornare a cedui semplici (artt. 12 e 41 del Regolamento Regionale n. 7/2005);

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Vecchio 20-03-09, 21: 49   #2 (permalink)
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Autorizzazione di taglio


FUSTAIE

1. Interventi di utilizzazione forestale di fine turno di fustaie le cui superfici di intervento eccedono rispetto ai limiti stabiliti all’art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005 – (artt. 11 e 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005). Sono consentite, previa comunicazione di cui all’articolo 7, comma 4, sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti dieci anni per le fustaie coetanee e nei precedenti due anni per i cedui, rilasciano scoperta un'area inferiore a:
a) 5 ettari per le fustaie coetanee a tagli successivi, con riferimento al taglio di sementazione;
b) 20 ettari per i cedui di castagno;
c) 10 ettari per i cedui di tutte le altre specie.

2. Conversione dei boschi di alto fusto in cedui, previo parere della Sezione, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologico e di tutela ambientale.

3. 4. Tagli intercalari in fustaie coetanee o coetaneiformi, o soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia allorché, a seguito del taglio intercalare di cui all’ art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005, venga asportato un numero di piante superiore al 30% delle presenti e venga rilasciata una distanza tra le chiome delle piante rimaste in piedi superiore a:
· 2 metri per le specie a temperamento sciafilo*;
· 3.5 metri per le altre specie.
(artt. 12 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005).

5. 6. Tagli intercalari in fustaie coetanee o coetaneiformi, o in soprassuoli transitori già precedentemente avviati a fustaia (ivi compresi interventi intercalari fitosanitari – art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005), laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Utilizzazione Forestale, e si tratti di:

· Tagli intercalari in aree di cui alla L.R. n. 43/74, che risultino ancora oggetto di indennizzo per i mancati tagli, alla data dell’intervento (art. 26 della L.R. n. 39/2002 ed artt. 12 e 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005
· Tagli intercalari in boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. n. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni, laddove vengano superati i limiti dettati agli artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005).
· Tagli intercalari in boschi insistenti in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure elevato (R3) dal PAI (artt. 12 e 47 del Regolamento Regionale n. 7/2005)
· Tagli intercalari di avviamento a trattamento disetaneo in boschi dal governo a fustaia oppure a ceduo, in situazioni speciali, (artt. 12, 33, 43 e 46 del Regolamento Regionale n. 7/2005);

7.Tagli di sementazione (qualora non inseriti all’interno di un piano di assestamento e gestione forestale) in Fustaie coetanee a tagli successivi, laddove la provvigione legnosa ottenuta a seguito dell’intervento risulti inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro indicati al comma 1 dell’art. 31 del Regolamento Regionale n. 7/2005:
a) per i boschi di faggio 200 metri cubi;
b) per i boschi di quercia140 metri cubi;
c) per i boschi di conifere 150 metri cubi.;

8.Tagli saltuari o a scelta (qualora non inseriti all’interno di un piano di assestamento e gestione forestale) in Fustaie disetanee, allorché non venga osservato un periodo di curazione di almeno 10 anni e/o la massa utilizzata superi il 25% di quella presente e/o la provvigione legnosa ottenuta a seguito dell’intervento risulti inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro indicati al comma 1 dell’art. 33 del Regolamento Regionale n. 7/2005:
a) per i boschi di faggio 250 metri cubi;
b) per i boschi di specie quercine 170 metri cubi;
(art. 33 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

9.Interventi forestali di Avviamento verso forme di trattamento disetaneo:
a) in boschi in situazioni speciali (boschi situati in terreni mobili e in terreni a forte pendenza, soggetti a valanghe e/o a caduta massi);
b) in boschi situati al limite della vegetazione arborea, e comunque ad una quota di oltre 1200 metri slm, per una fascia di 100 m. misurati secondo la direzione di massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco;
c) sulle cime e sui crinali apicali, con pendenze mediamente superiori al 50%, per una fascia di almeno 50 m. misurati secondo la direzione di massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco, o dalla sua linea di displuvio.

10.Boschi inclusi nei siti (S.I.C. e/o Z.P.S.) di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione

Ai sensi di quanto previsto all’art. 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005, interventi forestali la cui superficie ricada in S.I.C. e/o Z.P.S. devono essere eseguiti sulla base di un progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11 dello stesso Regolamento.

Nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del citato art. 53 del Regolamento forestale, nel caso in cui l’area di intervento ricada in S.I.C. e/o Z.P.S., è necessario acquisire preventivamente la “Pronuncia di Valutazione di Incidenza” da parte del competente Ufficio della Regione Lazio (dietro presentazione allo stesso Ufficio di uno Studio volto a valutare i principali effetti che l’intervento può avere sul sito e ad individuare le eventuali misure di mitigazione, redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestali), allorché:

a) l’estensione delle tagliate, ecceda i limiti indicati all’articolo 19;
b) si tratti di soprassuoli governati a ceduo di età elevata, oppure di fustaie di età doppia dei turni minimi previsti per le fustaie;
c) la proposta di utilizzazione del soprassuolo non sia in continuità con la gestione ordinaria e continuata del soprassuolo finora adottata;
d) gli interventi di utilizzazione intercalare determinino: per le fustaie: l’asportazione di un volume superiore a quello massimo indicato dal presente regolamento, e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante, che rimangono a dote del bosco, superiore a quanto indicato dal presente regolamento;
e) riguardino gli adempimenti di lotta fitosanitaria di cui all’articolo 97.

11.Boschi insistenti in aree a rischio idrogeologico e di esondazione - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione

12.Tagli di manutenzione nei boschi per garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, di aree di pertinenza di elettrodotti, di aree di pertinenza di reti di servizio pubblico, di aree di pertinenza della viabilità, di aree di pertinenza di argini artificiali - laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Utilizzazione Forestale.

CEDUI

1. Interventi di utilizzazione forestale di fine turno di cedui, le cui superfici di intervento eccedono rispetto ai limiti stabiliti all’art. 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005 – (artt. 11 e 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005)

2. . Conversione dei boschi di alto fusto in cedui , di cedui composti in cedui, di cedui di età elevata in cedui semplici - art 38 della L.R. n. 39/2002 ed artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale n. 7/2005

3. Sostituzione della specie ( interventi artificiali finalizzati all’introduzione di specie forestali esterne all’area di intervento, seppure ricomprese nell’Allegato 1 – (N.B. l’intervento può anche prevedere un Progetto di Miglioramento e Ricostituzione Boschiva) - art. 38, comma 3, della L.R. n. 39/2002 ed art. 16 del Regolamento Regionale n. 7/2005

4. Tagli intercalari in CEDUI, allorché, a seguito del taglio intercalare di cui all’art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005, venga rilasciato un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quello indicato dal regolamento per questo tipo di interventi (almeno 3) - artt. 12 e 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

5. Tagli intercalari in CEDUI (art. 39 del Regolamento Regionale n. 7/2005), laddove sussistano le condizioni previste per il regime di Autorizzazione con Progetto di Utilizzazione Forestale, e si tratti di:
· Tagli intercalari in aree di cui alla L.R. n. 43/74, che risultino ancora oggetto di indennizzo per i mancati tagli, alla data dell’intervento (art. 26 della L.R. n. 39/2002 ed artt. 12 e 50 del Regolamento Regionale n. 7/2005
· Tagli intercalari in boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R. n. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni, laddove vengano superati i limiti dettati agli artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (artt. 12, 29, 39 e 53 del Regolamento Regionale n. 7/2005).
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DOCUMENTAZIONE


Alla COMUNICAZIONEsottoscritta dal proprietario/dall’Ente proprietario (o da altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo), con indirizzo e recapiti telefonici (ivi compreso eventuale telefono cellulare) del richiedente e del proprietario, qualora la figura del richiedente non coincida con il proprietario, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI (art. 7 comma 6, lettera a del Reg. Region. N. 7/2005);
2. CONSENSO a firma del proprietario/dell’Ente proprietario (o di altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) ALL’UTILIZZO DEI DATI
3. NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETA’ (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO
4. DICHIARAZIONE DI TAGLIO contenente i seguenti elementi:
· descrizione esaustiva del tipo di intervento che si intende eseguire, con particolare riguardo:
1. al numero di piante che si intende asportare, espresso come valore assoluto e come valore percentuale rispetto al totale;
2. alla quantità di massa che si prevede di prelevare, espresso come valore assoluto e come valore percentuale rispetto al totale;
3. alla distanza che verrà rilasciata tra le chiome delle piante superstiti a seguito dell’intervento, in caso di taglio intercalare in fustaia;
4. al numero di polloni che verrà rilasciato in ciascuna ceppaia a seguito dell’intervento, in caso taglio intercalare in ceduo;
· autocertificazione attestante la conformità con quanto previsto agli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005, se trattasi di intervento intercalare in fustaia, all’art. 39, se trattasi di intervento intercalare in ceduo;
· autocertificazione attestante la conformità con la pianificazione territoriale vigente;
· indicazione dei dati catastali (Foglio/i e particella/le) e del Comune a cui si riferisce la superficie di intervento;
· indicazione della superficie (in ettari) di intervento;
· stralcio di cartografia catastale con indicazione del perimetro dell’area su cui si intende intervenire;
· stralcio di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) con indicazione del perimetro dell’area su cui si intende intervenire;
· fotografie dell’area di intervento;
piedilista di martellata di tutte le piante di cui è previsto il taglio (da allegare alla comunicazione solo nei casi previsti dal presente Regolamento Provinciale).

Alla RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, sottoscritta dal proprietario/dall’Ente proprietario (o da altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo), con indirizzo e recapiti telefonici (ivi compreso eventuale telefono cellulare) del richiedente e del proprietario, qualora la figura del richiedente non coincida con il proprietario, devono essere allegati i seguenti documenti:

· DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ resa dall’interessato, attestante il fatto di essere proprietario, o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l’intervento - (art. 7 comma 6, lettera a del Reg. Region. N. 7/2005);
· CONSENSO a firma del proprietario/dell’Ente proprietario (o di altra figura, purché dimostri di avere in disponibilità il fondo) ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI;
· NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETA’ (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO.

Una serie di informazioni riguardo a:

1)generalità dell’azienda e dell’area oggetto di utilizzazione;
2) indicazione dei dati catastali (Foglio/i e Particella/le) e del Comune a cui si riferisce la superficie di intervento;
3) indicazione della superficie di intervento;
4) stralcio di cartografia catastale con indicazione del perimetro dell’area su cui si intende intervenire;
5) stralcio di Carta Tecnica Regionale 1:10.000 (C.T.R.) con indicazione del perimetro dell’area su cui si intende intervenire;
6)coordinate geografiche dei vertici del perimetro dell’area oggetto di intervento, ove disponibili;
7)autocertificazione circa la conformità con la pianificazione territoriale vigente;
8)fotografie dell’area di intervento;

N.B. Qualora l’area di intervento insista in S.I.C. o Z.P.S., ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 come modificato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, dovrà essere acquisita preventivamente la “Pronuncia di Valutazione di Incidenza” da parte del competente Ufficio della Regione Lazio, sulla base di uno Studio redatto da un tecnico con specifica competenza in discipline bio-ecologiche o agro-forestale, volto a valutare i principali effetti che l’intervento può avere sul sito e ad individuare le eventuali misure di mitigazione.

Si evidenzia che, qualora l’intervento ricada in una Z.P.S., dovranno essere inoltre rispettate le misure di conservazione previste nella D.G.R. n. 363/2008 e n. 928/2008 e ss. mm. ii.

PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE A FIRMA DI UN TECNICO AGROFORESTALE ABILITATO previsto all’art. 11 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (presentato ai sensi degli artt 6 e. 45 della L.R. n. 39/2002 e degli artt. 7, 11 e 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005), contenente i seguenti elementi:
Ø Relazione tecnica;
Ø Rilievi ed elaborazioni;
Ø Cartografia;
Ø Documenti ed allegati.

La Relazione tecnica dovrà fornire informazioni riguardo a:
Ø generalità dell’azienda e dell’area oggetto di utilizzazione;
Ø indicazione dei dati catastali (Foglio/i e Particella/le) e del Comune a cui si riferisce la superficie di intervento;
Ø indicazione della superficie di intervento;
Ø descrizione delle modalità con cui si è proceduto al confinamento dell’area oggetto di utilizzazione ;
Ø descrizione del soprassuolo, con riferimento alle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, alla forma di governo e trattamento in atto, allo stato generale del soprassuolo e della rinnovazione, ai principali caratteri dendrometrici, quali età e provvigione, al grado di copertura, alla struttura e alla stratificazione, ai processi di degrado, alle condizioni dei popolamenti circostanti (SOLO PER LE FUSTAIE);
Ø dati tecnici dell'utilizzazione ed in particolare i criteri che si vogliono seguire per garantire l'affermazione della rinnovazione, la stima della massa legnosa oggetto di utilizzazione e stima della provvigione residua, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate nei due anni precedenti, e non, le modalità di utilizzazione e di esbosco (SOLO PER LE FUSTAIE);
Ø descrizione del soprassuolo, con riferimento alle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, alla forma di governo e trattamento in atto, allo stato generale del soprassuolo, ai principali parametri caratterizzanti il soprassuolo, quali età, altezza media, numero di piante, provvigione, al grado di copertura, ai processi di degrado, alle condizioni dei popolamenti circostanti (SOLO PER I CEDUI);
Ø dati tecnici dell'utilizzazione ed in particolare la stima orientativa della massa legnosa oggetto di utilizzazione, i criteri adottati per la selezione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate nei due anni precedenti, e non, le modalità di utilizzazione e di esbosco (SOLO PER I CEDUI);
Ø forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva;
Ø aree percorse da incendi e misure per la prevenzione degli incendi;
Ø conformità con la pianificazione territoriale vigente;
Ø fotografie dell’area di intervento;
Ø dichiarazione della superficie totale di proprietà dell’Ente, di ciascuna classe di governo, al fine di poter evincere la superficie massima utilizzabile in ciascuna stagione silvana - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico, (art. 11comma 4, lettera d del Reg. Region. N. 7/2005);
Ø indicazione della superficie massima utilizzabile (ai sensi degli artt. 148 e 149 del Regolamento Regionale n. 7/2005) - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico (art. 11 comma 4, lettera d), punto 2, del Regolam. Region. n. 7/2005);
Ø dichiarazione di avvenuto rilascio di una pianta destinata ad invecchiamento indefinito, per ogni 10 ettari, o frazione, di superficie utilizzata - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico (art. 22 del Regolam. Region. n. 7/2005);

I Rilievi e le elaborazioni dovranno fornire informazioni riguardo a:
Ø risultati dei rilievi e relative elaborazioni;
Ø piedilista di martellata di tutte le piante di cui è previsto il taglio ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (SOLO PER LE FUSTAIE);
Ø piedilista di martellata delle piante di età superiore al secondo turno di cui è previsto il taglio ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento Regionale n. 7/2005 (SOLO PER I CEDUI);

Gli elaborati Cartografici devono consistere in:
Ø Stralcio di Cartografia Catastale con indicazione del perimetro dell’area oggetto dell’intervento;
Ø Stralcio di Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione del perimetro dell’area oggetto dell’intervento;
Ø Cartografia Catastale e/o Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione di eventuale zonizzazione del bosco;
Ø Cartografia Catastale e/o Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con indicazione della viabilità principale e degli imposti, se presenti all’interno dell’area;
Ø Coordinate geografiche dei vertici del perimetro dell’area oggetto di intervento,ove disponibili;

Documenti ed allegati
Ø Provvedimento di adozione del progetto, da parte dell’Ente Pubblico - in caso di bosco appartenente ad un Ente Pubblico (art. 11 del Regolam. Region. N. 7/2005);
Ø Potrà essere allegata alla relazione progettuale qualsiasi ulteriore documentazione e/o informazione necessaria per la valutazione del progetto.
Progetto ed eventuali relazioni specialistiche (studio di compatibilità idro-geomorfologica; studio di incidenza) in formato testo digitale;
Cartografia di progetto in formato digitale vettoriale possibilmente Esri shapefiles georeferenziati (preferibilmente nel sistema U.T.M. fuso 33 Datum ED50) o similari.



Epoche di esecuzione


I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche:
a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduo a sterzo in qualsiasi periodo dell’anno;
b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto dei 1000 metri s.l.m. dal 15 ottobre al 15 aprile dell’anno successivo;
c) per i cedui coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il 50 % al di sopra dei 1000 metri s.l.m., la Regione può autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore a trenta giorni, per comprovate avverse situazioni meteorologiche

Nelle aree ZPS il periodo di taglio consentito è compreso tra il 15 ottobre e il 31 marzo dell’anno successivo salvo diverse prescrizioni.


N.B. ho riportato brevemente le fattispecie più comuni o diffuse nel panorama forestale del Lazio, altre casistiche le possiamo discutere ben volentieri di seguito e trovare la strada giusta, in conformità con i dispositivi di legge e le norme selvicolturali, per una migliore sostenibilità delle attività silvane e pedr maggior snellezza degli iter istruttori.
__________________
Cristian

Ultima modifica di Cristian : 20-03-09 a 21: 52.
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Per sintetizzare funzionalmente quanto scritto sopra


PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI FORESTALI
AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE n. 39/2002 - REGOLAMENTO REGIONALE n. 7/2005


I - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITà

Tutte le comunicazioni di inizio attività devono essere presentate all’ente competente, per posta mediante raccomandata a.r. oppure direttamente presso gli uffici preposti che rilasciano apposita attestazione di ricevimento, almeno 60 giorni prima dell’avvio dei lavori e devono essere corredate da:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’interessato attestante il fatto di essere proprietario e comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede l’intervento;
b) in relazione al tipo di intervento, uno dei seguenti documenti:
1) dichiarazione di taglio (art. 12 del regolamento);
2) progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva (art. 10 del regolamento);
3) progetto di utilizzazione forestale (art. 11 del regolamento).
Gli interventi assoggettati a comunicazione devono concludersi entro 18 mesi dal decorso del termine fissato per l’inizio attività, fatta salva la possibilità di proroga, su motivata richiesta dell’interessato, per un periodo non superiore a 12 mesi. La proroga si intende assentita se, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, l’ente competente non si pronunci.


I.1 - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITà CORREDATA DA DICHIARAZIONE DI TAGLIO

La comunicazione di inizio attività corredata da dichiarazione di taglio può presentarsi per:
a) le utilizzazioni di fine turno - oppure la conversione da cedui semplici in cedui matricinati, composti o a sterzo - di boschi di proprietà pubblica e privata per superficie al taglio non superiore a 3 ettari; per lo stesso bosco la proprietà non può presentare più di una dichiarazione di taglio l’anno;
b) gli interventi intercalari di fustaie e cedui di proprietà pubblica e privata, allorché l’intervento preveda:
1) per i boschi cedui: il rilascio di almeno 3 polloni per ceppaia e comunque il rilascio di tutte le piante di età multipla del turno;
2) per le fustaie coetanee: interventi esclusivamente sanitari, per asportazione di piante danneggiate e deperienti; interventi che comportino l’asportazione di non oltre il 30% delle piante presenti e nel contempo le chiome delle piante superstiti restino tra loro distanziate di non oltre 2 m per le specie a temperamento sciafilo e di non oltre 3,5 m per le altre specie.
L’ente competente a cui deve essere indirizzata la comunicazione di cui al punto a) è il comune.
L’ente competente a cui deve essere indirizzata la comunicazione di cui al punto b) è il comune per superfici inferiori a 3 ettari e la provincia o la comunità montana per superfici superiori a 3 ettari.
La comunicazione di cui ai punti a) e b) non può presentarsi qualora i boschi ricadano in SIC/ZPS.


I.2 - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITà CORREDATA DA PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA

La comunicazione di inizio attività corredata da progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva può presentarsi per:
a) conversione dei cedui in fustaia.
L’ente competente a cui deve essere indirizzata la comunicazione di cui al punto a) è la provincia o la comunità montana.


I.3 - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITà CORREDATA DA PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

La comunicazione di inizio attività corredata da progetto di utilizzazione forestale può presentarsi per:
a) le utilizzazioni di fine turno - oppure la conversione da cedui semplici in cedui matricinati, composti o a sterzo - di cedui (di proprietà pubblica e privata) per superficie al taglio pari o superiore a 3 ettari e inferiore a 20 ettari per i cedui di castagno;
b) le utilizzazioni di fine turno - oppure la conversione da cedui semplici in cedui matricinati, composti o a sterzo - di cedui (di proprietà pubblica e privata) per superficie al taglio pari o superiore a 3 ettari e inferiore a 10 ettari per i cedui di tutte le altre specie;
c) le utilizzazioni di fustaie coetanee a tagli successivi (di proprietà pubblica e privata), con riferimento al taglio di sementazione, per superficie al taglio pari o superiore a 3 ettari e inferiore a 5 ettari e nel contempo la provvigione legnosa dopo il taglio non risulti inferiore a 200 m3 per i boschi di faggio, a 140 m3 per i boschi di specie quercine ed a 150 m3 per i boschi di conifere;
d) le utilizzazioni di fustaie coetanee a tagli successivi (di proprietà pubblica e privata), con riferimento ai tagli secondari e di sgombero;
e) le utilizzazioni di fustaie disetanee a taglio saltuario o a scelta (di proprietà pubblica o privata), con riferimento al taglio di curazione, che comportino l’asportazione di non oltre il 25% della massa presente e nel contempo la provvigione legnosa dopo il taglio non risulti inferiore a 250 m3 per i boschi di faggio ed a 170 m3 per i boschi di specie quercine;
f) conversione dei cedui in fustaia.
L’ente competente a cui deve essere indirizzata la comunicazione di cui ai punti a), b) e c) è la provincia o la comunità montana.
L’ente competente a cui deve essere indirizzata la comunicazione di cui ai punti d), e) e f) è il comune per superfici inferiori a 3 ettari e la provincia o la comunità montana per superfici superiori a 3 ettari.



II – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE


Tutte le richieste di autorizzazione devono essere presentate all’ente competente, per posta mediante raccomandata a.r. oppure direttamente presso gli uffici preposti che rilasciano apposita attestazione di ricevimento. Detto ente ha a disposizione 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo. Le richieste devono essere corredate da:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’interessato attestante il fatto di essere proprietario e comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede l’intervento;
b) in relazione al tipo di intervento, uno dei seguenti documenti:
1) progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva (art. 10 del regolamento);
2) progetto di utilizzazione forestale (art. 11 del regolamento).
Le autorizzazioni hanno durata massima di 24 mesi dalla data di rilascio del provvedimento, fatta salva la possibilità di proroga, su motivata richiesta dell’interessato, per un periodo non superiore a 12 mesi. La proroga si intende assentita se, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, l’ente competente non si pronunci.

II.1 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE CORREDATA DA PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA

La richiesta di autorizzazione corredata da progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva può presentarsi per:
a) sostituzione di specie;
b) rimboschimento obbligatorio delle tagliate di fustaie coetanee trattate a taglio raso per le quali, a distanza di tre anni dal taglio, risulti assente o carente la rinnovazione naturale;
c) gli interventi di recupero di castagneti da frutto abbandonati, allorché riguardino superfici superiori ad 1 ettaro;
d) le conversioni dei cedui castanili in castagneti da frutto (+ valutazione d’incidenza se i boschi ricadono in SIC / ZPS e l’intervento è su superfici continue di estensione superiore a 1.000 m2);
e) gli interventi di lotta fitosanitaria diversi da quelli indicati dalla normativa nazionale e regionale in materia (+ valutazione d’incidenza se i boschi ricadono in SIC/ZPS);
f) gli interventi di ricostituzione boschiva;
g) i lavori per l’impianto di nuovi boschi, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, quando sono realizzati su terreni con pendenza mediamente superiore al 20%, o i valori più alti siano superiori al 35%, o per estensioni superiori a 5.000 m2.
L’ente competente a cui deve essere richiesta l’autorizzazione di cui ai punti a), b), c) e), f) e g) è la provincia o la comunità montana.
L’ente competente a cui deve essere richiesta l’autorizzazione di cui al punto d) è la regione.

II.2 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE CORREDATA DA PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

La richiesta di autorizzazione corredata da progetto di utilizzazione forestale può presentarsi per:
a) le utilizzazioni di fine turno - oppure la conversione da cedui semplici in cedui matricinati, composti o a sterzo - di cedui (di proprietà pubblica e privata) per superficie al taglio superiore a 20 ettari per i cedui di castagno;
b) le utilizzazioni di fine turno - oppure la conversione da cedui semplici in cedui matricinati, composti o a sterzo - di cedui (di proprietà pubblica e privata) per superficie al taglio superiore a 10 ettari per i cedui di tutte le altre specie;
c) le utilizzazioni di fustaie coetanee a tagli successivi (di proprietà pubblica e privata), con riferimento al taglio di sementazione, per superficie al taglio superiore a 5 ettari oppure quando la provvigione legnosa dopo il taglio risulti inferiore a 200 m3 per i boschi di faggio, a 140 m3 per i boschi di specie quercine ed a 150 m3 per i boschi di conifere;
d) le utilizzazioni di fustaie coetanee a taglio raso (di proprietà pubblica e privata), per superficie al taglio superiore a 2,5 ettari;
e) le utilizzazioni di fustaie disetanee a taglio saltuario o a scelta (di proprietà pubblica o privata), con riferimento al taglio di curazione, che comportino l’asportazione di oltre il 25% della massa presente oppure quando la provvigione legnosa dopo il taglio risulti inferiore a 250 m3 per i boschi di faggio ed a 170 m3 per i boschi di specie quercine;
f) le utilizzazioni di cedui a sterzo, con riferimento al taglio di curazione;
g) gli interventi intercalari di fustaie e cedui di proprietà pubblica e privata, allorché l’intervento preveda:
1) per i boschi cedui: il rilascio di meno di 3 polloni per ceppaia;
2) per le fustaie coetanee: interventi che comportino l’asportazione di oltre il 30% delle piante presenti oppure quando le chiome delle piante superstiti restino tra loro distanziate di oltre 2 m per le specie a temperamento sciafilo e di oltre 3,5 m per le altre specie;
h) le conversioni dei boschi di alto fusto e soprassuoli transitori provenienti dall’avviamento all’alto fusto in cedui matricinati o semplici, indipendentemente dall’estensione dell’intervento;
i) le conversioni o utilizzazioni dei boschi cedui di età elevata in cedui semplici o matricinati, indipendentemente dall’estensione dell’intervento;
j) le conversioni dei boschi cedui composti in cedui semplici, indipendentemente dall’estensione dell’intervento;
k) sostituzioni di specie;
l) gli interventi su boschi situati in terreni mobili, soggetti a valanghe, al limite della vegetazione arborea, sulle cime e crinali apicali;
m) le utilizzazioni dei boschi inclusi in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure a rischio elevato (R3) dal piano di assetto idrogeologico (PAI), indipendentemente dal tipo di proprietà e dall’estensione dell’intervento;
n) le utilizzazioni dei boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale e soggetti ad indennizzo ai sensi della L.R. n. 43/1974, indipendentemente dalla tipologia di proprietà ed estensione dell’intervento;
o) gli interventi di utilizzazione finale ed intercalare per i boschi composti per oltre il 25% di piante di sughera, indipendentemente dalla loro estensione;
p) istallazione di gru a cavo per l’esbosco dei prodotti forestali (durata massima di 6 mesi dalla data di rilascio del provvedimento);
q) tagli di manutenzione delle pertinenze con modalità diverse rispetto alle disposizioni del regolamento;
L’ente competente a cui deve essere richiesta l’autorizzazione di cui ai punti a), b), c) e) è la provincia o la comunità montana.
L’ente competente a cui deve essere indirizzata la comunicazione di cui ai punti d), f), g), h), i), j), k), l), m), n, o, p e q) è il comune per superfici inferiori a 3 ettari e la provincia o la comunità montana per superfici superiori a 3 ettari.

Qualora i boschi ricadano in SIC/ZPS, tutti gli interventi di utilizzazione (anche per superficie al taglio non superiore a 3 ettari o interventi intercalari “ordinari”) vanno autorizzati o comunicati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale, integrato ai sensi dell’art. 53 del regolamento. Inoltre gli interventi di utilizzazione di boschi ricadenti in SIC/ZPS sono sottoposti a valutazione d’incidenza nei casi previsti dallo stesso art. 53 comma 1.
__________________
Cristian
Cristian non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-05-09, 19: 35   #5 (permalink)
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L'avatar di Filippo B
 
Registrato dal: Aug 2008
Messaggi: 8,205
GRazie Cristian per il piu che esauriente trattato!

Inviterei gli Amici delle altre regioni, che naturalmente conoscono la materia, ad illustrare le eventuali differenze di procedura con quanto riportato sopra
Filippo B non è in linea   Rispondi quotando
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