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| | #1 (permalink) | |||||
| Utente Tractorum.it
| Sedile passeggero in cabina Salve a tutti,spero di aprire l'argomento nel posto giusto .Un concessionario mi ha detto che in Italia non si puo' circolare con il passeggero in cabina anche se hai il sedile omologato dalla casa perche' la legge non lo permette e ovviamente l'assicurazione non risponde e ti ritirano la patente .Siccome sto' trattando un trattore volevo far mettere il sedile direttamente dalla casa perche' cosi' era omologato,ma a questo punto non so' cosa fare,certo che se e' vera la cosa mio figlio mi uccide visto che voleva accompagnarmi nelle uscite!!! | |||||
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| | #2 (permalink) | |||||
| Utente Tractorum.it
| Quote:
ciao
__________________ 888-916-996-998 - 999- 1098-1198 campioni del mondo SBK | |||||
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| | #3 (permalink) | |||
| Utente Tractorum.it
| Non è vero, basta che il trattore sia provvisto del sedile con cintura di sicurezza e sia omologato sul libretto. In molti conce dicono che non si può perché è una noia farlo mettere sul libretto. Spesso chi lo omologa non sene ricorda, e poi sono casini per il rivenditore. Prova a dire al conce che acquisti un'altro trattore, perche loro telo omologano, vedrai che possono anche loro. Io ho sia il 5720 sia il 6620 omologati il secondo a 5 anni, e quando lo preso non era riportato sul libretto. Per ovviare sono venuti a prendere il trattore, sono andati in motorizzazione e l'hanno omologato. Il mio terzista a avuto da dire con la polizia locale, e sella sono legata al dito. La prima volta che l'hanno visto sul trattore in 2 gli sono corsi dietro, per fargli il verbale. Quando gli hanno fatto notare che sul libretto è omologato il passeggero sono diventati matti, ma niente verbale. | |||
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| | #4 (permalink) | |||||
| Utente Tractorum.it
| Sul mio Kubota che ha il seggiolino originale montato dalla casa madre con tanto di cintura, sul libretto di circolazione c'è proprio scritto "persone trasportabili 2 se provvisto di sedile passeggero omologato come da allegato tecnico"...l'unica cosa è che forse l'assicurazione non copre i danni al passeggero, forse serve fare un'estensione della stessa!
__________________ | |||||
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| | #5 (permalink) | |||||
| Utente Tractorum.it
| Per risolvere i problemi assicurativi, basta parlare con la propria compagnia, che spesso estende la copertura anche al passeggero, che comunuque serve solo per incidenti "da soli" o dove si ha torto, poichè per sinistri con altri veicoli è la compagnia della controparte che paga i danni se si ha ragione.
__________________ Onorato di esserci ![]() Non abbiamo le risposte, ma ci porgiamo le domande giuste. | |||||
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| | #6 (permalink) | |||
| FONDATORE
| Codice della strada, articolo 57: Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente. | |||
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| | #7 (permalink) | ||||
| Utente Tractorum.it
| Art. 208 (Art. 57 Codice della strada) (Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole)Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonche' degli addetti ai lavori agricoli, puo' essere consentito nel limite massimo di due unita' soltanto sulle trattrici agricole nonche' sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi aventi velocita' massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli e' ammesso nei limiti e con le modalita' fissate nell'articolo 209. E' comunque vietato il trasporto di persone in piedi. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneita' della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'uffficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneita' della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta. Io intendevo a livello generico , ma il codice della strada parla di addetti ai lavori agricoli , per quello che posso interpretare chi porta sul sedile supplementare del trattore , esempio il proprio filglio ,ho seri dubbi che tutto sia in regola. saluti
__________________ 888-916-996-998 - 999- 1098-1198 campioni del mondo SBK | ||||
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| | #8 (permalink) | |||
| FONDATORE
| Questo vale per qualunque veicolo da "lavoro" (furgoni, camion etc), teoricamente un libero professionista che col furgone passa davanti alla scuola del figlio e lo fa salire per portarlo a casa è passivo di multa e tutto il resto. Per esempio anni fa si parlò di una stangata a chi aveva i fuoristrada immatricolati autocarro e ci portava a spasso la moglie o il figlio. | |||
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| | #9 (permalink) | |||
| Utente Tractorum.it
| Se posso dico la mia. Come citato dal disposto art 208 del regolamento si evince chiaramente che si possono caricare ad oggi, altre persone non superiore al numero di tre sulla trattrice agricola e non vi è altro obbligo. Vi ricordate i vecchi OM 850 o i ford 5000 che avevano un paramani montato sul parafango per far sedere gli eventuali passeggeri? Ebbene erano in regola. Pertanto a tuttora non è stato modificata la norma e perciò si può circolare. La cintura non c'entra; l'uso di essa rammento che è obbligatorio solo per lavoro e non per strada. Non bisogna poi confondere la normativa degli autocarri con quella agricola. E' vero che nei casi citati da Filippo quando vi era un uso diverso del veicolo si applicava l,art. 82 c.8° del C.di S. con il relativo ritiro della carta di circolazione e la segnalazione all'Ufficio delle Entrate per l'evasione fiscale, ma questo ripeto era relativo agli autocarri.
__________________ IN MEDIO STAT VIRTUS ![]() QUELLO CHE CI VUOLE CI VUOLE MA GUAI A SPENDER | |||
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