si chiama flessibilità la possibilità di utilizzare motori non più in regola con le direttive, le cas devono presentare una richiesta ad ogni stato dove vogliono venderli, verranno autorizzati e ogni mezzo cosi venduto dovrà avere un certificato dove il costruttore dichiara che il tal mezzo è stato venduto sotto regime di flessibilità ma non è possibile vendere tutto ciò che si vuole, il tutto è regolamentato da limiti.
nel link che allego vi è una spiegazione.
http://www.senato.it/documenti/repos...M(2010)362.pdf
IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.10.2010
COM(2010) 607 definitivo
2010/0301 (COD)
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Proposta che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
SEC(2010) 1252
SEC(2010) 1251
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
La direttiva 2000/25/CE relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio ("la direttiva") fissa i livelli massimi di monossido di carbonio (CO), idrocarburi (HC), ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM) emessi dai gas di scarico dei motori diesel installati nei trattori agricoli o forestali. Tale direttiva è stata allineata a quella simile relativa a macchine mobili non stradali (97/68/CE).
La direttiva stabilisce valori limite di emissione sempre più contenuti per diverse fasi, corrispondenti a diverse date di adeguamento. I produttori devono garantire che i nuovi motori rispettino tali limiti affinché possano essere immessi sul mercato.
Al fine di modificare la direttiva 2004/26/CE, la direttiva 2005/13/CE ha introdotto la fase dei valori limite di emissione attualmente applicabile alla maggior parte dei motori diesel, denominata fase III A. Tali limiti saranno progressivamente sostituiti dai valori limite più rigorosi di cui alla fase III B a decorrere dal 1° gennaio 2011 per i nuovi trattori immessi sul mercato. Il periodo di omologazione per tali motori è iniziato il 1° gennaio 2010. Ciò influirà sulla produzione di una vasta gamma di trattori.
Per rispettare i limiti della fase III B, i motori attuali dovranno subire importanti modifiche. Cambiamenti a livello di configurazione, dimensione o peso dei motori hanno ripercussioni a catena sui produttori di trattori che dovranno rivedere integralmente il progetto dei trattori al fine di installarvi il motore modificato. Questo processo può avere inizio solo quando il motore è completamente sviluppato. In linea generale, le soluzioni tecniche che consentono ai motori di rispettare i limiti di cui alla fase III B non sono ancora definitive. I produttori di trattori non sono quindi in grado di rivedere interamente il progetto dei veicoli nei quali il motore dovrà essere installato. Mentre per alcuni di tali veicoli le disposizioni in materia di emissioni di cui alla fase III B non causeranno gravi problemi, per altri un motore conforme alla fase III B è tutt'altro che ultimato e sono necessari ulteriori e notevoli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per garantire che tali trattori possano essere immessi sul mercato con motori conformi alla fase III B.
I costi che i produttori devono sostenere per conformarsi ai nuovi limiti di emissione sono significativi. Essi comprendono ad esempio i costi di ricerca e sviluppo, i costi della nuova progettazione dei macchinari, i costi di post-trattamento, i costi di documentazione ed etichettatura, ecc.
A partire da inizio 2009 la maggior parte delle industrie con sede nell'UE che fabbricano trattori è stata inaspettatamente e gravemente colpita dalla crisi finanziaria ed economica globale. In generale l'improvviso calo delle vendite ha causato una forte diminuzione dei redditi e dei capitali disponibili per finanziare la ricerca e lo sviluppo in ambito tecnologico necessari per i trattori dotati di motori conformi alla fase III B in tutte le categorie di potenza e per tutte le applicazioni entro le scadenze fissate dalla direttiva.
Le direttive 2004/26/CE e 2005/13/CE hanno inoltre introdotto il cosiddetto regime di flessibilità per facilitare la transizione tra le diverse tappe che fissano i limiti di emissione. Il regime di flessibilità consente ai produttori di trattori di immettere sul mercato, durante il periodo che separa due fasi successive dei valori limite di emissione allo scarico, un numero limitato di trattori dotati di motori che rispettano ancora i limiti di emissione della fase precedente. Il regime di flessibilità consente a ogni produttore di trattori di immettere sul mercato 1) per ogni categoria di potenza del motore, un numero limitato di trattori non superiore al 20% delle proprie vendite annue (calcolato come la media degli ultimi 5 anni delle vendite nell'UE) oppure 2) un numero fisso di trattori definito nella direttiva. La seconda opzione è destinata alle piccole imprese che producono quantità più limitate di motori.
La proposta allegata tiene conto delle difficoltà che i produttori incontrano per ottenere l'omologazione di motori conformi alla fase III B e per immetterli sul mercato a causa dei ritardi nella progettazione di nuovi motori e dell'inaspettata crisi finanziaria. Si propone di modificare le disposizioni del regime di flessibilità per attenuare gli effetti della transizione tra la fase III A e la fase III B estendendo la sua applicazione pur mantenendo l'entrata in vigore della fase III B dei limiti di emissione, al fine di preservare l'obiettivo della direttiva di ridurre le emissioni di gas e di particolato inquinanti nell'Unione europea.
2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
I rappresentanti degli Stati membri e le parti interessate del settore sono stati consultati in merito alla proposta attraverso il gruppo di esperti sulle emissioni delle macchine di cui alla direttiva e attraverso il gruppo di lavoro sui trattori agricoli. La Commissione ha inoltre proceduto, tra maggio e giugno 2009, a una consultazione approfondita delle autorità degli Stati membri e di tutte le parti interessate, ovvero i rappresentanti del settore, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori. La presente proposta tiene conto dell'analisi tecnica della direttiva 97/68/CE effettuata dal Centro comune di ricerca (CCR) che comprende, tra l'altro, una valutazione della necessità di modificare le disposizioni del regime di flessibilità, uno studio sulla valutazione d'impatto effettuato da un consulente esterno per valutare l'incidenza delle opzioni proposte nell'analisi tecnica del CCR e uno studio complementare relativo all'impatto delle opzioni dell'analisi tecnica del CCR, comprese le conseguenze per le PMI di una modifica al regime di flessibilità.
3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Lo scopo della direttiva 2000/25/CE, nonché della presente proposta di modifica, è quello di contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trattori e allo stesso tempo di tutelare la salute umana e l'ambiente. La base giuridica è pertanto l'articolo 114 del trattato.
La presente proposta prevede le modifiche alla direttiva 2000/25/CE riportate qui di seguito.
Un aumento della percentuale del numero di motori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità in ogni categoria di motore dal 20% al 50% delle vendite annue di macchinari dei produttori di trattori nonché, in alternativa, un adattamento del numero massimo di motori che possono essere immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità durante il periodo che separa la fase III A dalla fase III B. Tale misura scadrà il 31 dicembre 2013.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna
5. ELEMENTI OPZIONALI
2010/0301 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea ,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ,
visto il parere del Comitato delle regioni ,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio disciplina le emissioni allo scarico dei motori installati nei trattori agricoli o forestali. La fase attualmente in atto rispetto ai limiti di emissione applicabili all'omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea , è la fase III A. La suddetta direttiva stabilisce che tali limiti saranno progressivamente sostituiti dai valori limite più ridotti di cui alla fase III B a decorrere dal 1° gennaio 2011 per quanto riguarda l'immissione sul mercato e a decorrere dal 1° gennaio 2010 per quanto riguarda l'omologazione di tali motori. La fase IV, che stabilisce valori limite inferiori rispetto alla fase III B, entrerà in vigore progressivamente a partire dal 1º gennaio 2013 per quanto riguarda l'omologazione di tali motori e a partire dal 1º gennaio 2014 per quanto riguarda l'immissione sul mercato.
(2) La transizione verso la fase III B implica un cambiamento tecnologico che richiede notevoli costi di attuazione per la nuova progettazione dei motori e per lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. La transizione stabilita dal legislatore nel 2005 coincide con la recessione economica del settore interessato che rende difficile per l'industria sostenere i costi di attuazione necessari per l'adattamento ai nuovi requisiti giuridici.
(3) La direttiva 2000/25/CE stabilisce un regime di flessibilità che consente ai produttori di trattori di acquistare, nell'arco di tempo che separa due fasi di limiti di emissione, una quantità limitata di motori non conformi ai valori limite di tale periodo, ma approvati nel quadro della fase precedente più vicina dei limiti di emissione.
(4) L'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/25/CE prevede di valutare l'eventuale necessità di un'ulteriore flessibilità riguardo ai valori limite della fase III B e IV. Al fine di fornire una soluzione temporanea all'industria durante la transizione alla fase successiva, è necessario adeguare le condizioni di applicazione del regime di flessibilità.
(5)
Nel corso della transizione tra la fase III A e la fase III B la percentuale del numero di motori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità va aumentata dal 20% al 50% delle vendite annue di trattori dotati di motore di tale categoria dei singoli produttori di trattori. L'alternativa prevista secondo cui un numero massimo di motori possono essere immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità deve essere adattata di conseguenza.
(6) La direttiva 2000/25/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(7) Le misure previste dalla presente direttiva fanno fronte a difficoltà temporanee incontrate dall'industria. Esse devono pertanto essere limitate alla transizione dalla fase III A alla fase III B e scadere il 31 dicembre 2013.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2000/25/CE è così modificata:
1. Nell'articolo 3 bis, è aggiunto il seguente comma: "Il regime di flessibilità, conformemente a quanto disposto ai punti 1.2., 1.2.1. e 1.2.2. dell'allegato IV, si applica soltanto alla transizione dalla fase III A alla fase III B e scade il 31 dicembre 2013."
2. L'allegato IV, punto 1 è sostituito dal testo nell'allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [dodici mesi dalla pubblicazione della direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [giorno, mese, anno = il giorno successivo alla data di applicazione].
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a […], il […]
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
[…] […]
ALLEGATO I
Il punto 1 dell'allegato IV è sostituito dal seguente:
"1. AZIONI DEI PRODUTTORI DI MOTORI E DI TRATTORI
1.1. Fatta eccezione per il periodo di transizione dalla fase III A alla fase III B, un produttore di trattori che desidera ricorrere al regime di flessibilità richiede l'autorizzazione dell'autorità competente in materia di omologazione per immettere sul mercato, o procurarsi presso i propri fornitori di motori, nel corso del periodo intercorrente tra due fasi di limiti di emissione, le quantità di motori precisate ai punti 1.1.1. e 1.1.2., non conformi ai valori limite di emissione in vigore al momento, bensì a quelle della fase immediatamente precedente.
1.1.1. Il numero di motori immessi sul mercato nel quadro di un regime di flessibilità non supera, per ciascuna categoria di motori, il 20 % delle vendite annuali — da parte del produttore di trattori in questione — di trattori dotati di motori della categoria in questione (calcolate sulla base della media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un produttore di trattori commercializza trattori nell'Unione da meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo effettivo durante il quale il produttore di trattori ha commercializzato trattori nell'Unione.
1.1.2. A titolo di opzione alternativa alla sezione 1.1.1., il produttore di trattori può chiedere per i propri fornitori di motori l'autorizzazione ad immettere sul mercato un numero fisso di motori nel quadro del regime di flessibilità. Il numero di motori di ciascuna categoria non può superare i valori seguenti:
Categoria di motore (kW) Numero di motori
19-37 200
37-75 150
75-130 100
130-560 50
1.2. Durante il periodo di transizione dalla fase III A alla fase III B, un produttore di trattori che desidera ricorrere al regime di flessibilità richiede l'autorizzazione dell'autorità competente in materia di omologazione per immettere sul mercato, o procurarsi presso i propri fornitori di motori, nel corso del periodo intercorrente tra due fasi di limiti di emissione, le quantità di motori precisate ai punti 1.2.1. e 1.2.2., non conformi ai valori limite di emissione in vigore al momento, bensì a quelle della fase immediatamente precedente.
1.2.1. Il numero di motori immessi sul mercato nel quadro di un regime di flessibilità non supera, per ciascuna categoria di motori, il 50 % delle vendite annuali — da parte del produttore di trattori in questione — di trattori dotati di motori della categoria in questione (calcolate sulla base della media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un produttore di trattori commercializza trattori nell'Unione da meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo effettivo durante il quale il produttore di trattori ha commercializzato trattori nell'Unione.
1.2.2. A titolo di opzione alternativa alla sezione 1.2.1, il produttore di trattori può chiedere l'autorizzazione, per i propri fornitori di motori, ad immettere sul mercato un numero fisso di motori nel quadro del regime di flessibilità. Il numero di motori di ciascuna categoria non può superare i valori seguenti:
Categoria di motore (kW) Numero di motori
37-56 200
56-75 175
75-130 250
130-560 125
1.3. Il produttore di trattori inserisce le informazioni seguenti nella domanda che presenta a un'autorità competente in materia di omologazione:
a) un campione delle etichette da affiggere su ciascun trattore dotato di un motore immesso sul mercato nel quadro del regime di flessibilità. Le etichette contengono la dicitura seguente: "TRATTORE N. … (numero di serie) di … (numero totale di trattori nella rispettiva gamma di potenza) CON MOTORE N. … E OMOLOGAZIONE (direttiva 2000/25/CE) N. … "; e
b) un campione dell'etichetta supplementare da affiggere sul motore, contenente la dicitura di cui al punto 2.2 del presente allegato.
1.4. Il produttore di trattori mette a disposizione dell'autorità competente in materia di omologazione qualsiasi informazione relativa all'attuazione del regime di flessibilità che detta autorità reputi necessaria per prendere una decisione.
1.5. Il produttore di trattori presenta ogni sei mesi alle autorità competenti in materia di omologazione di ciascuno Stato membro nel quale il trattore o il motore venga immesso sul mercato una relazione sull'attuazione dei meccanismi di flessibilità cui ricorre. La relazione specifica i dati cumulativi riguardanti il numero di motori e di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità, i numeri di serie dei motori e dei trattori, nonché gli Stati membri nei quali i trattori sono entrati in servizio. Detta procedura prosegue per tutta la durata d'applicazione del regime di flessibilità".