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  1. Il Ministero delle politiche agricole ha informato che il CTA (Comitato tecnico permanente degli Assessori regionali all’agricoltura) nell’ultima seduta del 9 febbraio scorso ha approvato una proposta di modifica dell’art. 10 del DM 29 luglio 2009, che reca le disposizioni nazionali di applicazione dell’art. 68 dell’ultima riforma PAC denominata health check ed in vigore dalle semine dell’'autunno scorso. Le modifiche (vedere il testo allegato) alle disposizioni già note, che si sarebbero rese necessarie per superare le osservazioni critiche della Commissione UE, sono le seguenti: - la riduzione della rotazione da triennale a biennale (un anno cereali autunno-vernini, l’'altro anno una coltura miglioratrice); - la soppressione dell’obbligo di utilizzare seme certificato per il grano duro; - la modifica dell’elenco delle colture ammesse, dell’allegato 6. Tra i cereali, vengono di fatto esclusi il mais ed il sorgo; (praticamente la biennale mais-sorgo non è contemplata per avere il premio dell'articolo 68). tra le colture miglioratrici, accanto alle precedenti colture oleaginose e proteiche, vengono inserite anche cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, la barbabietola ed il maggese vestito. Il provvedimento dovrà essere ratificato nei prossimi giorni dalla Conferenza Stato-Regioni. ECCO il testo del decreto completo. D.M. 29 LUGLIO 2009 - TESTO DELL’ARTICOLATO RELATIVO ALLA MODIFICA DELL’ART. 10 CON PARERE FAVOREVOLE, NELLA SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 2010, DEL COMITATO TECNICO PERMANENTE DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA. Art. 1 1. L’articolo 10 del D.M. 29 luglio 2009 recante “ Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009” è sostituito dal seguente: “ Art. 10 1. Una somma di 99.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 3) del regolamento (CE) n. 1698/2005, in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennali delle colture. 2. I pagamenti di cui al precedente comma 1 vengono erogati agli agricoltori nelle regioni elencate di cui all’allegato 5, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, per un anno di cereali autunno-vernini e per un anno di colture miglioratrici, come elencate nell’allegato 6. 3. L’importo massimo unitario dei pagamenti di cui al comma 1 è fissato a 100 euro per ettaro, fatta salva ogni eventuale modifica di cui al successivo comma 4. 4. La misura di sostegno prevista nel presente articolo è soggetta a specifica approvazione da parte della Commissione UE, come statuito dall’articolo 68, paragrafo 2), lettera a) (ii), del regolamento (CE) n. 73/2009.” Art.2 1. L’allegato 6 del D.M. 29 luglio 2009 recante “ Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009” è sostituito dal seguente: “ Allegato n. 6 Cereali autunno-vernini: Frumento duro, Frumento tenero, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro. Miglioratrici: Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla. Foraggere avvicendate ed erbai, con presenza di essenze di leguminose. Altre colture: Soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola. Maggese vestito ” Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per altre informazioni: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | Settori Agroalimentari
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