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Credito d'imposta 2020-2023


t101

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19 ore fa, paolocappo ha scritto:

se non altro adesso c'è qualcosa di scritto, adesso va interpretato? anche se a parte le cifre le modalità e le prerogative sembrano le stesse.

all'ultima riunione avuta con coldiretti ci hanno detto che visto la scarsità di credito generabile in agricoltura, stanno provando di fare passare la cessione del credito alle banche sul modello del bonus casa.

Anche a me è stato detto che il credito potrebbe essere ceduto alle banche. Resta da capire in che modo. Qualcuno mi ha detto che ad esempio se ha un credito di 10000 euro e ad esempio ha un mutuo in banca di 50000 può scalare il credito di 10000 dal mutuo dovendo pagare solo più 40000 euro. Mi sembra però una cagata...

Modificato da rico 91
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l'altro giorno siamo stati in associazione e ci hanno assicurato che se un'azienda come la nostra, in cui sono l'unico a pagare i contributi inps, quindi ho poche tasse da scaricare ogni anno, se non usufruisco di tutto il credito d'imposta entro i 3/5 anni me lo porto avanti negli anni finchè non si esaurisce.. è una grande notizia per le aziende in cui non ci sono dipendenti, altrimenti andavano ponderati gli acquisti solo in base a quello che si poteva scaricare

Modificato da green deer
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Scusate ma anch'io mi sto interessando e vorrei avere conferma.

Al momento verso 5300€ all' anno, ditta individuale senza dipendenti, quindi facendo un conteggio e rimanendo così le cose potrei sfruttare 26500€ di credito, che mi coprirebbero un trattore da 66250+iva, è giusto come conteggio? 

E considerando che non ho fatturati eclatanti anche gran parte dell'IVA la recuperei?

Ho molte carenze ma quella dal lato economico/commercialista spicca parecchio

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33 minuti fa, green deer ha scritto:

l'altro giorno siamo stati in associazione e ci hanno assicurato che se un'azienda come la nostra, in cui sono l'unico a pagare i contributi inps, quindi ho poche tasse da scaricare ogni anno, se non usufruisco di tutto il credito d'imposta entro i 3/5 anni me lo porto avanti negli anni finchè non si esaurisce.. è una grande notizia per le aziende in cui non ci sono dipendenti, altrimenti andavano ponderati gli acquisti solo in base a quello che si poteva scaricara

Anche a me continuano a riferire stessa cosa. Ieri mi hanno fatto leggere interpello riferito ad altro credito di imposta dove la fruizione era 'divisa in tre quote annuali di pari importo' e si spiegava che era possibile caricarlo in anni futuri. Il tecnico non ha voluto rilasciarmi copia...si è anche infastidito perché fino 20 volte che torno sull'argomento ?

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3 minuti fa, blu1 ha scritto:

Scusate ma anch'io mi sto interessando e vorrei avere conferma.

Al momento verso 5300€ all' anno, ditta individuale senza dipendenti, quindi facendo un conteggio e rimanendo così le cose potrei sfruttare 26500€ di credito, che mi coprirebbero un trattore da 66250+iva, è giusto come conteggio? 

E considerando che non ho fatturati eclatanti anche gran parte dell'IVA la recuperei?

Ho molte carenze ma quella dal lato economico/commercialista spicca parecchio

Hai già fatto investimento?

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4 minuti fa, blu1 ha scritto:

Scusate ma anch'io mi sto interessando e vorrei avere conferma.

Al momento verso 5300€ all' anno, ditta individuale senza dipendenti, quindi facendo un conteggio e rimanendo così le cose potrei sfruttare 26500€ di credito, che mi coprirebbero un trattore da 66250+iva, è giusto come conteggio? 

E considerando che non ho fatturati eclatanti anche gran parte dell'IVA la recuperei?

Ho molte carenze ma quella dal lato economico/commercialista spicca parecchio

In questo paese niente è sicuro ma per poter detrarre in 5 anni devi versare un 20% entro oggi altrimenti sicuramente rientri nella transazione 4.0 e puoi spalmare il credito al massimo in 3 anni

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7 minuti fa, pedrocchio04 ha scritto:

In questo paese niente è sicuro ma per poter detrarre in 5 anni devi versare un 20% entro oggi altrimenti sicuramente rientri nella transazione 4.0 e puoi spalmare il credito al massimo in 3 anni

no loro parlano di un periodo minimo di 3 anni ma non di periodo massimo come dici tu.. comunque le solite cose italiane senza chiarezza sono

allego foto

 

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 si non si capisce molto .. ma anche a me e stato ribadito  piu volte che il credito non  si perde  negli anni  .. cmq  ho fatto contratto e pagato acconto  del 20 %  . ora vedremo se rientrero nel 40   o 50% , da come e  scritto direi 50..  e se potrò usufruire della  sabatini , gia avviata e  arrivate le  credenziale tempo   fa...passo successivo dovrebbe essere la consegna del mezzo  e liberatoria di consegna per andare avanti.. p.s   sul bonifici  mi  hanno consigliato  di inserire nelle causale  oltre al numero di  fatture le diciture   delle  due leggi .

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Io sulle note del Mise non leggo accenno a questo prolungamento... ne a periodo minimo. 

Qui qualcuno bisogna fa pace col cervello (non voi è... per dire). Ma è possibile non si capisce niente ancora? 

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Legge 178/2020 - Legge di Bilancio 2021

Art.1 Comma 1059

"Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché nella base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto."

 

Leggetevelo e traetene le Vs. conclusioni riguardo il numero di anni in cui si può detrarre il credito.
 

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2 ore fa, Primo ha scritto:

Legge 178/2020 - Legge di Bilancio 2021

Art.1 Comma 1059

"Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché nella base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto."

 

Leggetevelo e traetene le Vs. conclusioni riguardo il numero di anni in cui si può detrarre il credito.
 

C'è scritto 3 anni, senza minimo o massimo, quindi io personalmente ho capito che sono 3 anni e non di più.

C'è poco da interpretare purtroppo.

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Oggi dal www.mise.gov.it

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. L’investimento consiste in circa 24 miliardi di Euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione.

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali:

  • Stimolare gli investimenti privati;
  • Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.

 

Nuova durata delle misure

  • I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;
  • La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;
  • È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).

 

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno

  • Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è fruibile in un anno;
  • È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
  • Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

  • Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super) per il solo anno 2021;
  • Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;
  • Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)

  • Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
  • Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022;
  • Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

  • Incremento dal 15% al 20%;
  • Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

 

Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green

  • R&S: incremento dal 12% al 20% e massimale da 3 milioni a 4 milioni di Euro;
  • Innovazione tecnologica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
  • Innovazione green e digitale: incremento dal 10% al 15% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
  • Design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni.

 

Credito Formazione 4.0

  • Estensione del credito d’imposta alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori;
  • È riconosciuto nell’ambito del biennio interessato dalle nuove misure (2021 e 2022).
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Oggi dal www.mise.gov.it

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. L’investimento consiste in circa 24 miliardi di Euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione.

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali:

  • Stimolare gli investimenti privati;
  • Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.

 

Nuova durata delle misure

  • I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;
  • La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;
  • È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).

 

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno

  • Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è fruibile in un anno;
  • È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
  • Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

  • Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super) per il solo anno 2021;
  • Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;
  • Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)

  • Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
  • Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022;
  • Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

  • Incremento dal 15% al 20%;
  • Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

 

Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green

  • R&S: incremento dal 12% al 20% e massimale da 3 milioni a 4 milioni di Euro;
  • Innovazione tecnologica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
  • Innovazione green e digitale: incremento dal 10% al 15% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
  • Design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni.

 

Credito Formazione 4.0

  • Estensione del credito d’imposta alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori;
  • È riconosciuto nell’ambito del biennio interessato dalle nuove misure (2021 e 2022).
Ok, ma non è prevista la cessione del credito, giusto?

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Nessuna cessione del credito e a mio parere è anche giusto così, altrimenti era davvero uno scandalo.
Non sono d'accordo, cedendo il credito si dà la possibilità a quasi tutte le aziende di recuperare quanto dovuto, conti alla mano in 3 anni non tutti riescono a recuperare 40000/50000€, che poi sarebbe il credito generato dall'acquisto di trattore di media potenza allestito con 4.0

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