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Norme per la circolazione stradale macchine agricole


ivtigre

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Ma no!carico sul carrello a casa scarico nel campo stop!solitamente il mucchio sta molto vicino al vigneto da letamare cosi l'agricolo abbatte un pò i costi e io non devo fare strada per andare a caricare riducendo i tempi morti,poi a fine lavoro carico su di nuovo e vado a casa.....altrimenti meglio tagliarsi le p.........

 

P.S. ecco si come dice Filippo,solo che me lui ha scritto mentre lo facevo anche io!il mio carrello dovrebbe essere per trasporto atrezzi,ma verificheò sul libretto...

Modificato da Alessio
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Con l'imput di Geppo, sono andato a consultarmi il C. di S. all'art. 107 ed in particolare al regolamento all'art. 269 che allego nella parte che riguarga il concetto. Evinco, che si parla di misure di lunghezza per i rimorchi agricoli o macchine operatrici trainate la norma è uguale, inferiori ad 1,5 t. mentre per quelli superiori e fino a 5 t si parla di frenatura meccanica e poi per i più pesanti via di seguito.Pertanto, a mio avviso lo spargiletame di Alessio se avesse i dispositivi stabiliti dalla normativa e cioè di illuminazione visiva e frenatura, con l'autodichiarazione che certifica la circolazione a data antecedente al 6/5/97 potrebbe circolare.

ART. 107 C di S

ART.269

Regolamento C. di S.

1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t è considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza.

2. Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni.

3. Per «rapporto di traino» si intende il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o semiportati.

4. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 daN.

Per quanto riguarda lo sbalzo: sul codice non ho rilevato citazione sul sollevatore anteriore quindi è da ritenersi alla stregua delle zavorre. In particolare allo sbalzo complessivo,cito espressamente la norma "La lunghezza complessiva di una trattrice equipaggiata con macchine agricole portate non può superare il doppio di quella della sola trattrice isolata:egualmente gli sbalzi anteriori e posteriori del complesso non possono rispettivamente superare i 6/10 e i 9/10 della lunghezza di quest'ultima". Tenendo sempre conto che in caso di sbalzo posteriore il peso sull'asse sterzante della motrice non deve essere inferiore del 20% della massa della motrice in ordine di marcia.

Per quanto riguarda il carrello di Alessio, ci può caricare quello che vuole se è intestato ad una azienda agricola.

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Ciao

ho da poco acquistato un girello ranghiatore per il mio trattore, a 2 giranti, l'ingombro è più o meno 190cm.

Il trattore fà 150cm, c'è da applicare qualche cartello posteriore di carico sporgente?

ho visto un pò di foto ma non mi sembra che nessuno metta niente dietro, voi come vi comportate?

grazie

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alfieri,il mio carrello è intestato ad azienda agricola quindi potrei caricarlo,non posso metterlo in strada perchè non è stato fatto prima del 97 e si vede pure a occhio,quindi mi resta solo la possibilità del carrello.

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Ciao

ho da poco acquistato un girello ranghiatore per il mio trattore, a 2 giranti, l'ingombro è più o meno 190cm.

Il trattore fà 150cm, c'è da applicare qualche cartello posteriore di carico sporgente?

ho visto un pò di foto ma non mi sembra che nessuno metta niente dietro, voi come vi comportate?

grazie

 

dovresti mettere le tabelle di carico sporgente (2) posteriori e anche anteriori (2) se è più largo del trattore..per far capire a quelli che arrivano da dietro e da difronte quanto sei largo...

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Aggiungendomi a Mattia per quanto riguarda gli attrezzi portati, per rispondere a Bolo; se l'attrezzo è più largo della trattrice devi,durante la marcia su strada pubblica, azionare il lampeggiante e applicare sia anteriormente che posteriormente,ai lati dell'attrezzo degli appositi pannelli che ne delimitino la sagoma.Li trovi in qualunque magazzino ricambi

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  • 1 mese dopo...

Avrei due domande da porre:

1) con i permessi per fuori sagoma si è in regola circolando ad esempio con un aratro portato che supera i limiti di lunghezza (0,8 volte la lunghezza del trattore mi pare)

 

2) dietro ad un atrezzo portato che non supera i limiti di sagoma sono necessari dei cartelli?

 

Ho letto i pdf dell'enama, ma non mi sono molto chiare queste cose

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  • 3 mesi dopo...
scrivo qui e spero vada bene.

volevo sapere se per strada era possibile attaccare alla mietitrebbia il carrello per portare la barra.

potete aiutarmi?

non mi intendo di mietitrebbie ma credo che se stai sotto i 16,5 m di lunghezza e sul libretto è riportata la possibilità di traino si possa fare...

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scrivo qui e spero vada bene.

volevo sapere se per strada era possibile attaccare alla mietitrebbia il carrello per portare la barra.

potete aiutarmi?

 

 

Il carrello per portare la barra si può attaccare a meno che il carello non sia classificato come rimorchio agricolo e quindi possiede una targa prorpia, perche le mietitrebbie non possono trainare rimorchi agricoli.....poi se la lunghezza supera i 16.50 basta che sui permessi per la circolazione relatrivi al fuori sagoma della larghezza venga anche riportato il valore reale della lunghezza a questo punto il trasporto non eccederà solo la larghezza ma anche la lunghezza......io con la Lexion 570 e carello con sù la barra da 7.50 stò intorno hai 18 mt circa

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  • 3 settimane dopo...

ieri mi son fatto fare un preventivo per una cabina per il mio macinino perchè son assai stufo di prender freddo d'inverno, il costruttore mi ha detto che i specchietti retrovisori sono obbligatori, da quando?!?!?!? se monto una cabina omologata dalla ditta costruttrice posso circolare su strada?!?!? GRAZZZZZZZZZIE

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  • 3 settimane dopo...

basso se lo tieni alto oltre a compromettere la stabilita' del trattore è come se andassi in giro con un carico sporgente e comunque devi sempre stare attento a rami e fili della corrente quando vai per le stradelle di campagna

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Strano :cheazz: qua' da noi vedo tutti girare con il caricatore alzato,comunque grazie Allis per la risposta O0.

non ho ancora trovato l'articolo inerente , ma tempo fa avevo letto che il caricatore doveva stare a 2 metri da terra , in contrasto con la logica del baricentro.

ciao

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A mio avviso, avendo davanti la normativa della circolazione stradale delle macchine agricole, non trovo alcun disposto in merito. Pertanto sulla carta di circolazione deve essere riportato come la trattrice debba tenere (in questo caso) la pala; e comunque, come dice Allis dovrebbe prevalere il buon senso del padre di famiglia che fa norma. Risulta perciò pacifico che si debba mantenere ad un'altezza che non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione stradale. Mi sembra che tenerla alta crei più pericolo che tenerla bassa. Ma potrei essere in errore.

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Con l'imput di Geppo, sono andato a consultarmi il C. di S. all'art. 107 ed in particolare al regolamento all'art. 269 che allego nella parte che riguarga il concetto. Evinco, che si parla di misure di lunghezza per i rimorchi agricoli o macchine operatrici trainate la norma è uguale, inferiori ad 1,5 t. mentre per quelli superiori e fino a 5 t si parla di frenatura meccanica e poi per i più pesanti via di seguito.Pertanto, a mio avviso lo spargiletame di Alessio se avesse i dispositivi stabiliti dalla normativa e cioè di illuminazione visiva e frenatura, con l'autodichiarazione che certifica la circolazione a data antecedente al 6/5/97 potrebbe circolare.

ART. 107 C di S

ART.269

Regolamento C. di S.

1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t è considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza.

2. Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni.

3. Per «rapporto di traino» si intende il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o semiportati.

4. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 daN.

Per quanto riguarda lo sbalzo: sul codice non ho rilevato citazione sul sollevatore anteriore quindi è da ritenersi alla stregua delle zavorre. In particolare allo sbalzo complessivo,cito espressamente la norma "La lunghezza complessiva di una trattrice equipaggiata con macchine agricole portate non può superare il doppio di quella della sola trattrice isolata:egualmente gli sbalzi anteriori e posteriori del complesso non possono rispettivamente superare i 6/10 e i 9/10 della lunghezza di quest'ultima". Tenendo sempre conto che in caso di sbalzo posteriore il peso sull'asse sterzante della motrice non deve essere inferiore del 20% della massa della motrice in ordine di marcia.

Per quanto riguarda il carrello di Alessio, ci può caricare quello che vuole se è intestato ad una azienda agricola.

Intanto mi scuso con Alfieri perchè non ho più risposto, ma non bazzicavo nel forum da un po' di tempo (non riuscivo più a mettermi dietro il pc se non per lavoro). Vedo però con piacere che avete trovato anche voi la norma di cui si parlava. A questo punto a me sorge un dubbio, ma per macchine agricole operatrici, immesse in circolazione prima del 1997 e con peso superiore a 15 q.li che si fa devono essere comunque entro i 4 X 2 metri? e per un attrezzatura semiportata? Bastano le autodichiarazioni? Ad esempio, mio cognato ha un autocaricante per fieno, che potrebbe essere considerato un attrezzatura semiportata e/o un macchina agricola operatrice monoasse se durante il tragitto su strada non gli carico fieno. Questa ha pure la targhetta dell'anno di costruzione (1969)e un suo numero di telaio. Potrebbe essere immessa in circolazione anche se più lunga di 4 metri? tra l'altro ha anche i dispositivi di frenatura. Boh che razza di caos.

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