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patentino per trattori!!!!?????


toninoberti85

Messaggi raccomandati

  • 4 settimane dopo...
Per il corso avendo aperto l azienda agricola ad agosto 2007 e preso il trattore nel dicembre 2007 devo fare solo il corso di 4 ore giusto

 

 

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Esatto,io

lo faccio il 19 diCembre. ..52euri ne cesso....:leggi:..2qli di susine, 1,9qli d uva:nutkick:4 ore....

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Una domanda per i piu' esperti. Avendo per lavoro attestato rilasciato dal datore di lavoro su macchine operatrici con tanto di prova psicotecnica e aggiornamento ogni 5 anni e inoltre formazione con abilitazione su piattaforme elevatrici, posso considerarmi esentato dal patentino?

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Una domanda per i piu' esperti. Avendo per lavoro attestato rilasciato dal datore di lavoro su macchine operatrici con tanto di prova psicotecnica e aggiornamento ogni 5 anni e inoltre formazione con abilitazione su piattaforme elevatrici, posso considerarmi esentato dal patentino?

 

 

Da quello che ho capito quando l ho fatto ti direi di no. Per le piattaforme c e' un patentino, per i trattori agricoli e' un altro. Per ogni cosa c e' il suo attestato insomma.

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Anche io ho fatto l'aggiornamento l'altro ieri... 4 ore di cazzate. Quasi solamente a parlare della normativa e dei dati inail sulle morti in agricoltura :(

Solo qualche minimo accenno alla sicurezza: mettere la cintura, alzare l' arcone e attenzione al cardano quando gira

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Oggi fatto aggiornamento tutto sommato è stato utile sempre meglio dare una rinfrescata peccato per i 61 euro e le 4 ore perse un grazie a Valtra che mi a fatto risparmiare 30 euro

 

 

 

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Modificato da fiat312
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  • 3 settimane dopo...

scusate quindi se sono un privato e uso il trattore per (appunto) le classiche cose da privato, e tra l'altro non sono neanche il titolare-possessore del trattore, se voglio guidarlo devo avere il patentino, giusto? .. se non ho capito male, non tanto nel caso in cui mi dovesse fermare la polizia o i carabinieri ma, per il fatto di incidenti causati o subiti con il mezzo stesso in quanto l'assicurazione potrebbe farie storie?

grazie

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No,non e' neanche per una questione di assicurazioni. Il certificato ti serve perche dimostra che tu sai guidare il trattore e ti sono state i segnate le norme di sicurezza da seguire mentre lavori. L ispettorato del lavoro potrebbe (teoricamente) venire a controllarti che tu ne sia in possesso mentre stai lavorando col trattore in campo, perche chi non lo ha proprio non deve salirci sul trattore per non rischiare di farsi male. Se non lo hai e ti infortuni sul lavoro, il tuo datore di lavoro rischia grosso, perche non ti ha fatto acquisire le giuste informazioni per lavorare in sicurezza.

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Il decreto legge 81 del 2008... dice che ogni lavoratore deve essere formato sull'utilizzo delle attrezzature. Ora, se uno e' datore di se stesso o semplice privato chi lo istruisce in materia di sicurezza? Semplice, fai un corso teorico di quattro ore dove ti vengono illustrate slide e dati vari da persone che spesso e volentieri non sanno nemmeno come si accende un trattore. Alla fine fai un test di domande e risposte e con 65 euro sei a posto per i prossimi 4 anni.

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  • 2 settimane dopo...

Buongiorno (e buon anno) a tutti.

Ho aspettato con fiducia fino ad oggi nella speranza di avere informazioni dallo Stato più precise (e rassicuranti). Ma purtroppo, come previsto, latitano...

 

Il mio caso: trattrice intestata a impresa individuale di un famigliare (moglie, che NON guida perché non ha la patente, ma è titolare dell'azienda in quanto proprietaria dei terreni). L'azienda è "hobbystica" per autoproduzione, SENZA P.IVA; tuttavia è regolarmente iscritta all'UMA dal 2011 (la qual cosa si è resa a suo tempo necessaria apposta per poter far circolare il mezzo su strada). Requisiti "hobbystici" rispettati: attività saltuaria, nessuna organizzazione aziendale, produzione solo eccezionalmente venduta e per importi trascurabili. Macchina a norma, usata solo su fondi privati e su strada pubblica (per raggiungere i fondi), regolarmente assicurata RC (con FATA). Utilizzatori unici: io e mio suocero (familiari della titolare), NON DIPENDENTI dell'azienda né coltivatori diretti/IAP: quindi prestazioni "occasionali e di tipo gratuito", senza versamenti contributivi.

 

Domanda: i due familiari utilizzatori devono lo stesso conseguire il patentino, oppure no? E in base a QUALI articoli di legge?

 

E ancora, nel caso dovessimo proprio conseguire il patentino, che cosa osta all'autocertificazione dei 2 anni di esperienza da parte della moglie per abbreviare il percorso al semplice "aggiornamento", entro il 13/03/17? Ossia, quali articoli di legge indicano (come ho letto sul forum, scritto da qualcuno) che "l'occasionalità contrasta con l'esperienza continuativa richiesta dalla norma"?

 

Infine, sempre nell'ipotesi di DOVER conseguire il patentino, mi sapreste indicare dove posso spendere di meno, in zona Arona/Borgomanero (event.anche Novara/Busto Arsizio/Legnano/Milano, o extrema ratio anche Chivasso...)?

 

Grazie,

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Si chiunque usa il trattore deve avere il patentino per il corso i lo fatto a Chivasso so che anno organizzato un corso per il 19 gennaio corso di 8 ore per chi non a esperienza certificata

 

 

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Accordo Stato Regioni

Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, e delle modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione nonche' la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validita' della formazione.

……

1.1. Ferme restando le abilitazioni gia' previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezzature) sono:

a)

b)

….

f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocita' massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione e' costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso puo' essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’ impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’ articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’ articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni

di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita in regime di appalto o subappalto.

Titolo III

Art. 73. Informazione e formazione

1. Nell’ ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’ uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’ uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’ articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

 

Il problema più grosso, dal mio punto di vista, per un hobbista è l’assicurazione del trattore. In caso di sinistro, si è coperti anche se non si hanno tutte le “carte a posto” ?

Parliamo di sinistri importanti con risarcimenti da decine (se non di più) di migliaia di euro. E di cui dopo possono rivalersi sul proprietario del trattore (intestatario dell’assicurazione)

 

Anche perché (dal mio punto di vista sia chiaro), il confine tra hobbista e piccolo imprenditore agricolo è molto sfumata, e gli ingarbugliamenti tipo il tuo, con terreni della moglie (probabile p.iva agricola aperta e chiusa per intestare il trattore ?), trattore intestato alla moglie, ma è senza patente, lo usa il marito e il suocero ecc non semplificano molto il da farsi.

 

Per i corsi in zona Borgomanero ti consiglio di rivolgerti alle associazioni Coldiretti, CIA …, ne stanno facendo parecchi per l’aggiornamento (4 ore) in questo periodo e chiedono circa 50-70 euro.

Modificato da TomCat
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Dal messaggio 524 si era gia discusso:

 

http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=9930&p=520161&viewfull=1#post520161

 

Occhio che per circolare serve la partita iva non l`uma. Non solo ma senza partita iva non puoi neanche usufruire dell`aggiornamento perche nessuno puo dimostrare che tu abbia esperienza e di conseguenza se devi fare il corso serve il corso "completo". Se la moglie non porta il trattore ma lo ha soltanto intestato non serve che abbia il patentino, a questo punto serve solo a chi lo porta al suo posto quindi tu.

 

 

 

 

Tomcat, secondo quanto scritto sul libretto senza p.iva saresti scoperto in caso di sinistro in quanto il mezzo fa capo ad un`azienda chiusa.

 

fkaftal, Anche il discorso obbista e` un casino enorme, tieni conto che gia devi averepartitaiva per circolare, hai il trattore i vari attrezzi.... sarà che sei una persona non organizzata.

 

Altra cosa, per scegliere il corso fatevi aiutare dalla vostra associazione acapire chi può rilasciarli. Da quello che so io nel lazio la regione ha una lista ben precisa degli enti predisposti.

Modificato da Viruz84
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Accordo Stato Regioni

Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, e delle modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione nonche' la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validita' della formazione.

……

1.1. Ferme restando le abilitazioni gia' previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezzature) sono:

a)

b)

….

f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocita' massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione e' costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso puo' essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’ impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’ articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’ articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni

di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita in regime di appalto o subappalto.

Titolo III

Art. 73. Informazione e formazione

1. Nell’ ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’ uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’ uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’ articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

 

Il problema più grosso, dal mio punto di vista, per un hobbista è l’assicurazione del trattore. In caso di sinistro, si è coperti anche se non si hanno tutte le “carte a posto” ?

Parliamo di sinistri importanti con risarcimenti da decine (se non di più) di migliaia di euro. E di cui dopo possono rivalersi sul proprietario del trattore (intestatario dell’assicurazione)

 

Anche perché (dal mio punto di vista sia chiaro), il confine tra hobbista e piccolo imprenditore agricolo è molto sfumata, e gli ingarbugliamenti tipo il tuo, con terreni della moglie (probabile p.iva agricola aperta e chiusa per intestare il trattore ?), trattore intestato alla moglie, ma è senza patente, lo usa il marito e il suocero ecc non semplificano molto il da farsi.

 

Per i corsi in zona Borgomanero ti consiglio di rivolgerti alle associazioni Coldiretti, CIA …, ne stanno facendo parecchi per l’aggiornamento (4 ore) in questo periodo e chiedono circa 50-70 euro.

 

Per prima cosa, ringrazio tutti per le risposte, ma soprattutto l'utente TomCat che ha postato utili riferimenti legislativi. Ma andiamo oltre:

 

Leggendo scopro che una Impresa Familiare (menzionata tra i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008) è l'impresa alla quale prestano collaborazione il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore. Sembrerebbe il mio caso? Quindi, necessità del "patentino"? Vediamo meglio...

L'Impresa Familiare è un istituto introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (art. 230 bis c.c.): non si tratta né di un nuovo tipo di società, né di una società atipica, bensì di una impresa individuale caratterizzata dal rapporto che i lega i collaboratori dell'IMPRENDITORE (si noti il termine).

L'impresa familiare è costituita per il solo fatto della prestazione continuativa di lavoro nell'impresa da parte dei familiari. Solo se non possa ravvisarsi altro tipo di rapporto, si può applicare la disciplina di cui all'art. 230 bis (è quindi una figura di natura residuale).

 

Ora, SE la "Ditta n. 13836" (registrata a nome di mia moglie presso l'ex UMA della Provincia di Novara, al solo fine di consentire la circolazione su strada pubblica del trattorino BCS nel 2011) è da considerarsi una IMPRESA FAMILIARE nonostante si tratti di una attività "hobbystica" di autoproduzione di legna/silvicoltura, allora si applicherà ad essa il risultato dell'Interpello n. 9/2013 che riporto qui integralmente:

 

INTERPELLO N. 9/2013 del 24/10/2013 - Imprese familiari

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

 

- risposta al quesito relativo alle imprese familiari.

 

La Confederazione Nazionale dell’ Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 alla “impresa familiare di fatto - ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice Civile - che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo.”

Al riguardo va premesso che l’art. 230 bis del Codice Civile prevede che “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed i beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. [...]”.

Pertanto, il legislatore ha voluto introdurre una figura di impresa familiare fondata sulla “solidarietà familiare” e non su un rapporto contrattuale.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La commissione ritiene sia possibile costituire, ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile, un’impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile.

È opportuno sottolineare che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

_______________________

 

Faccio notare tuttavia che:

- a norma dell'articolo 2082 del Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I) è definito IMPRENDITORE (ossia il titolare della supposta IMPRESA FAMILIARE, secondo l'art.230 bis CC):

 

«chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

 

Lo stesso art. 2082 CC e diverse sentenze di Cassazione ad esso relative fissano i requisiti minimi affinché un dato soggetto sia esposto all'applicazione delle norme del codice civile che riguardano l'imprenditore (ivi compreso quindi l'art.230 bis sull'Impresa Familiare sopra citato). Caratteristiche dell'impresa sono dunque:

• l'attività produttiva,

• l'organizzazione,

• l'economicità,

• la professionalità.

 

Almeno le ultime tre mancano totalmente nell'attività della nostra "Ditta n.13836": infatti l'attività è saltuaria e disorganizzata; è inoltre obiettivamente antieconomica: spendiamo molto di più in ammortamento dei macchinari - primo fra tutti il trattore! - che in risparmio energetico prodotto dalla legna bruciata in casa (o eccezionalmente venduta, per poche centinaia di euro, una sola volta in sei anni di attività); infine, nessuno di noi si dedica professionalmente all'attività di silvicoltura.

 

Insomma: a me pare che la nostra "Ditta n.13836" non si qualifichi come "Impresa Familiare" principalmente in quanto NON E' UNA IMPRESA.

 

Preciso inoltre che:

- mia moglie non ha MAI aperto una P.IVA né prima né dopo l'acquisto del trattore (registrato dall'UMA come bene facente capo alla sua "Ditta n. 13836" nel 2011);

- tale numero (13836) non rappresenta l'iscrizione al Registro Pubblico delle Imprese (Camera di Commercio) bensì al più modesto registro degli Utenti di Motori Agricoli (UMA)

- l'assicurazione RC (di FATA) che copre il trattore quando viaggia su strada pubblica mi ha confermato che a norma di legge il c.d. "patentino" non riguarda eventuali incidenti causati su strada (ossia, non durante i lavori ma durante il trasferimento del mezzo), per i quali fanno fede esclusivamente la patente B e l'omologazione del mezzo;

- i lavori si svolgono ESCLUSIVAMENTE in fondi di proprietà di mia moglie;

- il trattore è governato ESCLUSIVAMENTE da me e da mio suocero, e in assenza di altre persone;

- comunque, non disponiamo di un'assicurazione sugli infortuni DA LAVORO, per cui cade la motivazione che - in mancanza del "patentino" - l'assicurazione potrebbe rifiutare il pagamento di una prestazione risarcitoria.

 

Ringrazio anche l'utente Viruz84 che saggiamente mi fa notare che:

 

Perchè in base al codice della strada, una macchina agricola per circolare deve essere immatricolata ed all`art. 110 viene specificato che

 

"La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; [...] a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici."

 

e tuttavia gli preciso che proprio sulla carta di circolazione del nostro trattore è testualmente indicato (oltre al n° di iscrizione della "Ditta", al nome e al cod.fiscale di mia moglie, ai dati al telaio e al numero di omologazione del mezzo):

 

Forma giuridica: PERSONA FISICA/GIURIDICA CHE NON ESERCITA ATTIVITA' DI IMPRESA

con terreni nei comuni di XXXXXXX

 

 

A questo punto, qualcuno di voi ritiene che le mie conclusioni siano errate? Ho tralasciato qualche aspetto? Non ho capito bene qualche passaggio della legge?

Probabilmente tutto nasce da istanze INAIL (la quale tuttavia non coprirebbe né me né mio suocero, se per disgrazia ci facessimo male anche dopo aver conseguito il "patentino").

 

A me pare che tutto l'impianto della legge riguardi esclusivamente la tutela dei lavoratori di una IMPRESA (ancorché Familiare). O mi sbaglio? Gli hobbysti (ancorché iscritti con "Ditte" all'ex UMA per poter circolare su strada) dovrebbero pertanto essere esentati dalla normativa 81/2008, con buona pace delle molte imprese che "vendono" corsi a 360° facendo leva sulla paura...

 

 

Altri commenti/considerazioni/riferimenti legislativi?

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